Buongiorno giada grasso,
confermo quanto le ha suggerito il suo commercialista. L’art. 2105 del Codice Civile obbliga il prestatore d’opera (lavoratore dipendente) “a non trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore”. Credo opportuno informare perciò il suo attuale datore di lavoro di questa sua possibile attività.
Saluti, Gioia