22 Dicembre 2024

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Rispondi a: riposo lavoratore turnista tra un turno e il servizio reperibilità

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#7784
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno,

    provo a indicarle i principi generali che fanno riferimento al suo contratto collettivo nazionale di lavoro.

    La reperibilità, disciplinata dall’art 5-ter disciplina generale sezione terza del Ccnl dell’industria metalmeccanica, è un istituto complementare alla prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione della direzione aziendale, per sopperire ad esigenze non prevedibili.

    Ne consegue che le ore di reperibilità non possono essere considerate ore di lavoro. Nessun lavoratore, salvo giustificato motivo, può rifiutarsi di compiere turni di reperibilità.

    D’altronde l’azienda provvederà ad avvicendare nei turni di reperibilità il maggior numero di lavoratori, pur dando priorità a coloro che ne facciano richiesta, e normalmente inserirà i dipendenti nei turni di reperibilità con un preavviso scritto di 7 giorni.

    L’impegno di reperibilità – secondo articolazioni orarie, giornaliere o settimanali – non può eccedere due settimane continuative su quattro e non deve coinvolgere più di 6 giorni continuativi. L’indennità di reperibilità è omnicomprensiva dei riflessi sugli istituti legali e contrattuali.

    Sull’orario di lavoro: le obbligazioni connesse al rapporto possono svilupparsi attraverso modalità diverse da quelle ordinarie, sia come collocazione dell’attività lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, secondo quanto concordato fra le parti. Resta ferma la necessità di definire una fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario concordato.

    Scritto questo, non sapendo se esistono degli accordi aziendali specifici sulla materia, il mio consiglio è di sentire anche il parere di un collega della UILM che segue il settore metalmeccanico per ulteriori approfondimenti.

    Cordiali saluti,

    Mario