riposo lavoratore turnista tra un turno e il servizio reperibilità
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12 Febbraio 2019 alle 11:23 #7793
Buongiorno Lorena,
come già detto bisogna verificare se esistono accordi territoriali che normano la materia, per questo motivo riteniamo opportuno che si rivolga ad una struttura sindacale nel suo territorio.
La mia interpretazione è che il riposo di legge delle 11h non tenga conto della reperibilità; è una interpretazione, meglio farsi assistere da Organizzazione sindacale firmataria dell CCNL in questione.
Saluti ancora,
Sindacato Networkers
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8 Febbraio 2019 alle 16:45 #7789
Lo farò sicuramente. Intanto la ringrazio
La sola cosa che mi sfugge è: salvo accordi tra le parti 11 ore di riposo. Questo vuol dire riposo dalla chiamata ricevuta di tele assistenza o indipendentemente da essa cioè riposo di 11 ore dalla fine del mio servizio di reperibilità? La mia reperibilità come anticipato, non Comporta la mia uscita fisica ma intervento di teleassistenza. Lo chiederò ai colleghi anche grazie
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8 Febbraio 2019 alle 16:39 #7788
Buonasera,
la legge prevede 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora d’inizio della prestazione lavorativa.
Il periodo di riposo minimo (11 ore) non può essere diminuito da accordi tra le parti.
Tuttavia, per chi ha la reperibilità, ci posso essere delle deroghe, cioè degli accordi che modificano la suddetta legge.
Per questo la invito a sentire i colleghi di categoria della UILM (http://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/) presenti nella città dove lei lavora.
Loro hanno la competenza sul suo settore di lavoro e potranno darle pieno supporto anche sui citati accordi di cui ho scritto nel mio primo post.
Cordialmente,
Mario
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8 Febbraio 2019 alle 14:01 #7787
La reperibilità è prevista so che non è Unito all’orario di servizio prestato in azienda ma volevo capire se un dipendente dovesse avere un attimo di tregua tra reperibilità e turno di lavoro.
Non ho avuto risposta alla domanda.
Accordo tra le parti chi? Ho solo il contratto menzionato firmato non ho orari firmati.
Quindi lei dice che io dopo che sono reperibile vado tranquillamente a lavorare inzienda senza una pausa?ma è ottimo direi
Bah
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8 Febbraio 2019 alle 13:29 #7784
Buongiorno,
provo a indicarle i principi generali che fanno riferimento al suo contratto collettivo nazionale di lavoro.
La reperibilità, disciplinata dall’art 5-ter disciplina generale sezione terza del Ccnl dell’industria metalmeccanica, è un istituto complementare alla prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione della direzione aziendale, per sopperire ad esigenze non prevedibili.
Ne consegue che le ore di reperibilità non possono essere considerate ore di lavoro. Nessun lavoratore, salvo giustificato motivo, può rifiutarsi di compiere turni di reperibilità.
D’altronde l’azienda provvederà ad avvicendare nei turni di reperibilità il maggior numero di lavoratori, pur dando priorità a coloro che ne facciano richiesta, e normalmente inserirà i dipendenti nei turni di reperibilità con un preavviso scritto di 7 giorni.
L’impegno di reperibilità – secondo articolazioni orarie, giornaliere o settimanali – non può eccedere due settimane continuative su quattro e non deve coinvolgere più di 6 giorni continuativi. L’indennità di reperibilità è omnicomprensiva dei riflessi sugli istituti legali e contrattuali.
Sull’orario di lavoro: le obbligazioni connesse al rapporto possono svilupparsi attraverso modalità diverse da quelle ordinarie, sia come collocazione dell’attività lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, secondo quanto concordato fra le parti. Resta ferma la necessità di definire una fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario concordato.
Scritto questo, non sapendo se esistono degli accordi aziendali specifici sulla materia, il mio consiglio è di sentire anche il parere di un collega della UILM che segue il settore metalmeccanico per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti,
Mario
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8 Febbraio 2019 alle 11:08 #7782
Buongiorno
mi chiamo Lorena, presto servizio presso una struttura ospedaliera, ho un contratto di metalmeccanico 115 – c.c.n.l per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore, sono operatore terminalista a tempo pieno ore settimanali medie 40, con prestazione di pronta disponibilità. Scrivo perchè dal 18/02 ci cambieranno i turni di servizio, secondo esigenze dell’Azienda presso la quale sono assunta che offre il servizio all’Azienda Ospedaliera di Padova.
Tuttavia non penso che stiano rispettando il riposo del dipendete in questi due punti:
1)attualmente tra i vari turni abbiamo quello di reperibilità infrasettimanale che inizia alle 10 e termina alle 17 al venerdi termina alle 16 perchè lavoriamo al sabato dalle 7 alle 13, per poi essere reperibili dalle 22:30 fino le 6:30 del giorno successivo. Questo turno sarà trasformato in 9: 00 / 16:00 e inizio reperibilità alle 18:30, al venerdi 9:15
Faccio notare che il servizio in Azienda terminerà alle 16, tempo di arrivare a casa e sarò reperibile. La domanda è: non ci dovrebbe essere un periodo di stacco che consenta anche di svolgere attività non lavorative, a parte tornare a casa?
2)attualmente abbiamo un altro turno: il serale che parte dalle 14:30 e termina alle 22:30, esso verrà cambiato in 10:30 fino le 18:30, sembrerebbe ottimale se non fosse che il turno si prende in carica al termine della reperibilità del fine settimana. Essa comincia alle ore 13:00 del sabato e termina alle 7 di lunedi. Al lunedi si va in azienda alle 10:30.
Non dovrei avere almeno mezza mattina in cui non debba pensare al lavoro?
La mia azienda dice che c’è il giusto riposo.. e stacco ma a me non sembra..
premetto che la reperibilità che facciamo è telefonica, esempio: il medico chiama ha problemi in pronto soccorso per una stampante, un telefono reperibile noi provvediamo ad allertare il servizio competente o collegarci da remoto per tele assistenza, non abbiamo intervento fisico sul posto.
mi potete aiutare?
Lorena
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