Buonasera,
la legge prevede 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora d’inizio della prestazione lavorativa.
Il periodo di riposo minimo (11 ore) non può essere diminuito da accordi tra le parti.
Tuttavia, per chi ha la reperibilità, ci posso essere delle deroghe, cioè degli accordi che modificano la suddetta legge.
Per questo la invito a sentire i colleghi di categoria della UILM (http://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/) presenti nella città dove lei lavora.
Loro hanno la competenza sul suo settore di lavoro e potranno darle pieno supporto anche sui citati accordi di cui ho scritto nel mio primo post.
Cordialmente,
Mario