Buongiorno,
l’articolo 158 del Ccnl commercio prevede che (cito testualmente dal contratto) “al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 (quindici) giorni di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Spero di aver risposto al suo quesito e resto a disposizione per ulteriore supporto.
Saluti,
Mario