Il comma 4 dell’articolo 194 (conservazione del posto) del Ccnl dei pubblici esercizi e ristorazione recita così: “Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso”.
Quindi è vero.
Però non avendo chiaro questo passaggio da un Ccnl all’altro, potrebbe valere la pena confrontarsi con un collega presente nella sua città per capire se ci sono gli estremi per impugnare il licenziamento.
Saluti,
Mario