Buongiorno Mercury,
grazie per averci contattato innanzitutto.
L’articolo 2105 del codice civile vieta al lavoratore di divulgare notizie attinenti all’azienda e ai suoi metodi di produzione, o di farne uso in modo da recarle danno o pregiudizio.
La giurisprudenza considera il divieto introdotto dal suddetto articolo come un dovere connesso all’obbligo di non concorrenza, poiché come quest’ultimo è teso a tutelare l’azienda dai vantaggi che il lavoratore o i terzi potrebbero trarre dalle informazioni giunte all’esterno dell’impresa stessa.
Detto questo, se le informazioni o i grafici che vuole inserire negli articoli per il sito web in oggetto sono già rese pubbliche o diffuse online dall’azienda, credo si possano condividere anche nei contenuti che lei stesso produrrà.
Su questo aspetto, le consiglio di vedere se ci sono restrizioni alla condivisione/pubblicazione contenute nei documenti cartacei che vuole riprendere (di solito li ritrova all’inizio o alla fine del documento) o se sono protetti da licenza CC (Creative Commons) e che tipo di riutilizzo prevede quest’ultima.
In linea generale, anche se i documenti sono pubblici, è sempre bene citare la fonte del documento utilizzato.
Con la speranza di averle dato qualche informazione utile, porgo
cordiali saluti,
Mario