Comunicazione obbligatoria da parte dell'azienda per dimissioni volontarie
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15 Aprile 2019 alle 18:44 #8030
Buonasera Gioia e grazie del riscontro.
Provo a spiegarmi più nel dettaglio: un dipendente rassegna le dimissioni e non le revoca entro il tempo previsto dal decreto, ovvero 7 giorni. Non potrà più ritirarle ma successivamente ai 7 giorni si accorda con l’azienda per rimanere, poiché magari l’azienda gli propone un aumento.
L’azienda semplicemente non invierà la comunicazione obbligatoria di dimissioni in modo che il contratto rimanga in essere. Questo è quanto dice la legge.
Quello che non è chiaro o almeno a me non è chiaro è se l’azienda può, in un periodo successivo anche di mesi/anni, inviare la comunicazione obbligatoria e cessare il contratto di lavoro, visto che nella comunicazione obbligatoria l’azienda può indicare una data di cessazione non coincidente con quella che ha riportato il lavoratore magari mesi o anni prima.
Spero di aver dettagliato meglio il quesito a cui cerco risposta.
Grazie mille.
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17 Aprile 2019 alle 16:02 #8034
Buongiorno,
con nota n. 18273 del 12 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22 della legge n. 92/2012), i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca: a tal proposito, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, fornirà le modalità operative.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
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15 Aprile 2019 alle 11:56 #8021
Salve mar1984,
mi deve scusare ma non capisco; se lei ha ancora un rapporto di lavoro con la vecchia azienda vuol dire, secondo me, che le sue dimissioni sono state ritirate entro i termini previsti dal D.Lgs. n°151 del 14/9/2015 al titolo “Dimissioni volontarie e risoluzione rapporto di lavoro” che stabilisce alcune regole tra cui, il tempo utile per poter ritirare le proprie dimissioni, le penalità in cui può incorrere il datore di lavoro qualora manometta o falsifichi il documento delle dimissioni volontarie. (penalità che vanno da € 5.000,00 ad € 30.000,00)
Se così non fosse (le sue dimissioni sono state accettate e per Inps lei dovrebbe risultare nullafacente), non sussiste il problema, può chiudere il rapporto di lavoro quando vuole. Non deve neppure sottostare alle regole del CCNL del suo settore di appartenenza.
Posso suggerirle in ogni caso di avvalersi delle strutture di supporto per aiutarla anche in questa circostanza; come già detto dal mio collega lei si può rivolgere ad INL, ad un Patronato sindacale, alla stessa INPS, sono preposti e strutturati per dare supporto tecnico a questi quesiti.
La saluto cordialmente, Gioia
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12 Aprile 2019 alle 14:31 #8017
Buongiorno Mario,
grazie intanto del riscontro. Ho approfondito telefonicamente la questione e in realtà la risposta dovrebbe essere no: ovvero è si vero che la data di cessazione viene comunicata dall’azienda nella CO, ma deve essere calcolata in base a quello riportato sul CCNL, ovvero periodo di preavviso più eventuali interruzioni. Se ad esempio il periodo di preavviso di due mesi fa arrivare fino al 12/06/2019 ma durante il periodo di preavviso il dipendente è una settimana in malattia, la data di cessazione slitta al 19/06/2019 e l’azienda ha 5 giorni da tale data per la comunicazione obbligatoria, dovendo riportare la data del 19/06/2019 come data di cessazione. In un futuro successivo l’azienda dovrebbe invece procedere con il licenziamento. Dovrebbe essere così.La cosa che mi lascia perlplesso però è che la manifestazione online di dimissioni volontarie può essere espressa una sola volta per ogni rapporto in essere se non viene revocata entro 7 giorni. Mi chiedo allora se, a distanza ad esempio di un anno ed essendo rimasto in azienda, volessi nuovamente dimettermi quale procedura sarebbe quella corretta da seguire…
Qualcuno ha ulteriori informazioni sulla questione?
Grazie!
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12 Aprile 2019 alle 13:07 #8015
Buongiorno,
se la data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione fatta dall’azienda, direi di sì.
Per sicurezza, può provare a sentire la sede territoriale dell’INL (ex direzioni territoriali del lavoro) e verificare la sua situazione contrattuale.
Saluti,
Mario
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12 Aprile 2019 alle 12:34 #8013
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio relativo alle dimissioni volontarie che provo ad esporre.
Se rassegno le dimissioni volontarie senza revocarle entro 7 giorni, ovvero non potendole più revocare online, e poi mi accordo con l’azienda per rimanere, l’azienda stessa non invierà la CO (Comunicazione Obbligatoria) ed il contratto rimarrà in essere. Questo è spiegato chiaramente nella FAQ di clicklavoro (https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Se-le-parti-si-accordano-di-revocare-le-dimissioni-dopo-i-7-giorni-dalla-trasmissione-del-modello-telematico-quale-procedura-deve-essere-adottata-1511367810366). Visto che però nella FAQ è anche riportata la seguente dicitura “La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria” la domanda è: può poi l’azienda inviare, anche a distanza di mesi, visto che sono state date le dimissioni volontarie, la CO con una data di cessazione a sua descrizione?
Esempio pratico: effettuo le dimissioni volontarie oggi e la data di cessazione, considerando il preavviso, è il 12/06/2019. Mi accordo però con l’azienda per rimanere e dal 12/06/2019, entro 5 giorni, l’azienda non invia nessuna CO. Il contratto rimane quindi in essere. Può l’azienda ad esempio il 15/12/2019 inviare una CO con una data di cessazione del 14/12/2019 e cessare il contratto visto che sulla FAQ è riportato che la data effettiva di decorrenza della cessazione è quella che risulta sulla CO?Grazie per il riscontro che vorrete fornirmi.
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