11 Dicembre 2024

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Congedo papà 2016: le novità

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      Sindacato-Networkers.it
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        L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha istituito il cosiddetto congedo papà.

        In particolare sono stati istituiti un giorno di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (di due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

        La legge di stabilità 2016 proroga il congedo papà anche per il 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni.

        Per il 2017 sono state confermate le due giornate di congedo obbligatorio oltre alle due giornate di congedo facoltativo.

        Nel 2018 è prevista una giornata in più di congedo facoltativo, così da arrivare a un totale di 5 giornate.

        Le persone interessate devono trovarsi nella condizione di paternità entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

        Congedo papà: quanto spetta

        Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

        Congedo papà: chi paga

        L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata. Si fa eccezione per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, come nel caso dell’indennità di maternità in generale.

        Congedo papà: la domanda di richiesta

        In caso di pagamento a conguaglio, il padre lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende usufruirne, con almeno quindici giorni di anticipo.

        Nel caso della nascita del figlio, il calcolo deve essere fatto sulla base della data presunta del parto.

        Se invece paga direttamente l’INPS, la domanda deve essere fatta online tramite il sito web dell’INPS (sezione “Servizi on line”), tramite il contact center integrato n. 803164 (oppure 06164164) oppure tramiti servizi telematici offerti dai patronati.

        La circolare INPS numero 40 del 14 marzo 2013 definisce tutti gli altri approfondimenti relativi al congedo papà.

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