11 Ottobre 2024

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Conservatorio 150 ore studio ccnl autoferrotranvieri

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      christi@n
      Partecipante

        Buongiorno a tutti

        dal art 53. Ccnl autoferrtonvieri  del 76 risulta che sono disponibili le 150 ore all studio anche per corsi di laurea (conservatorio nel mio caso)

        succesivamente nel 78 viene aggiunto a seguito di A.N il seguente testo

        “4. Il presente istituto è nettamente distinto da quello di cui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
        Mentre l’art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della
        scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente
        riconosciuta, il presente articolo riguarda la partecipazione ai carsi specificamente definiti “corsi sperimentali
        per lavoratori” o corsi delle 150 ore.
        5. I corsi di cui al presente articolo, in generale, sono stati individuati in:
        – corsi di recupero dell’obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della PI. oppure
        delegati alle Regioni;
        – corsi abbreviati presso le scuote medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria
        di secondo grado;
        – corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati;
        – corsi monografici presso le università.
        Si tratta, dunque, di corsi – ad eccezione di quelli di recupero dell’obbligo, del tutto particolari in quanto
        finalizzati ad accrescere le capacita intellettuali e culturali dei lavoratori.
        6. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall’art. 10 legge 300/1970 e dal
        presente articolo non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti
        dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui al presente articolo.”

         

        il mio datore di lavoro mi nega le 150 ore perché secondo lui i due istituti sono nettamente distinti ecc.. ecc… e concede solo quelli della legge 300 (giornata per esame e turni agevolati comunque ad oggi mai fruiti perché c’è solo turno mattina o pomeriggio ed io ho lezioni alle volte sia mattina che pomeriggio)

         

        a mio avviso è abbastanza chiaro

         

        in quanto al comma

        5 è scritto i corsi di cui sopra sono stati individuati IN GENERALE (quindi non in maniera assoluta)

        al 6 che i benefici non sono tra loro cumulabili per me sempre la cumulabilità di qualcosa richiede l’uso contemporaneo di entrambi i benefici, quindi se faccio un cambio turno della legge 300 per quel giorno non potrei chiedere anche il permesso.

         

        infatti dopo è specificato che “i permessi retribuiti per esami previsti
        dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui al presente articolo”

        dichiarando che si possono usare sia i permessi per esami della legge 300 che le 150 ore

         

         

        secondo voi

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