9 Febbraio 2025

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Contratto a prestazione occasionale e naspi

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    • #5762
      AnnaCrea88
      Partecipante

        Salve

        A dicembre 2016 ho iniziato a lavorare con contratto a prestazione occasionale e ho concluso il periodo lavorativo a giugno 2017. So che i contratti a prestazione occasionale non devono essere comunicati al centro per l’impiego, ma mi avevano detto che era possibile richiedere la Naspi, volevo sapere se è vero e qual è la procedura?

      • #5765
        Sindacato-Networkers.it
        Amministratore del forum

          Buongiorno AnnaCrea,

          sì, può accedere alla Naspi.

          Deve comunque definire il tipo di lavoro che ha svolto: se è lavoro occasionale accessorio, lavoro autonomo occasionale e collaborazione occasionale.

          Aldilà di questo, per fare domanda deve farla esclusivamente tramite il sito dell’INPS oppure tramite un patronato abilitato al servizio, o al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

          A pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

          • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
          • dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
          • dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
          • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
          • dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
          • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

          Spero di essere stato di aiuto.

          Cordialità,

          Mario

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