Ciao,
anche per gli apprendisti, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni, si comprende anche il recesso al termine del periodo formativo comunicato dal datore di lavoro, è dovuto a carico di quest’ultimo il contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale della NASpI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Dato che formalmente il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, se nel suo caso è un apprendistato di tipo professionalizzante, va applicata la disciplina dei licenziamenti individuali.
Spero di essere stato di aiuto e resto a disposizione.
Cordialmente,
Mario