26 Aprile 2024

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Dimissioni contratto tempo determinato

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    • #7772
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Salve ichigo21,

        la mia interpretazione dell’art. 36 del CCNL è la seguente:

        se lei presenta dimissioni entro il 14/15 febbraio attraverso un caf per dimissioni telematiche, dovrebbe aver chiuso rapporto per il 22/2 ;

        si, dato che lei è del gruppo C il massimo di penalità che dovrà pagare/fare è di 7gg.

        Saluti, Gioia

         

      • #7764
        ichigo21
        Partecipante

          Salve ho un contratto con agenzia del lavoro(impresa somministratice) iniziato il 21/11/2018 e finito il 4/12/2018 che è stato prorogato dal 5/12/2018 al 31/01/2019..ora mi hanno prorogato il contratto dal 1/02/2019 al 31/05/2019..ora voglio dare le dimissioni perche ho trovato un altro lavoro che inizia il 1/03/2019.. come dovrei agire per non incappare in sanzioni? Devo dare il preavviso e fare il licenziamento on line tramite un caf? Vi aggiungo altre informazioni sul mio contratto se possono essere utili.

          Nel contratto c’è scritto che il luogo della missione(cioe l’azienda dove lavoro) e l’inquadramento:

          reparto :magazzino/produzione gruppo art.28 CCNL impresa somministratice: C qualifica: Operaio

          CCNL impresa utilizzatrice: Pulizia livello:1

          Inoltre nel contratto c’è scritto questo:

          Ai sensi dell’art.36 del CCNL delle agenzie di somministrazione, in caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del Lavoratore rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di 7 giorni per il gruppo C, di 10 giorni per il gruppo B e 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15gg del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata.

          Detto questo per stare tranquillo e non subire penalita’ dovrei dare il preavviso 7 giorni prima? E facendolo entro i primi 15 giorni del contratto non dovrei subire penalita’? Tenendo conto che fino al 22 febbraio potrei lavorare perche l’altro lavoro inizia a marzo.

          Spero di essere stato chiaro.

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