Buongiorno,
la legge di riferimento è l’articolo 10 del decreto legislativo 66 dell’8 aprile 2003.
Le ferie vanno godute entro massimo 18 mesi dall’anno di maturazione, pena la decadenza e il pagamento di un’indennità sostitutiva da parte del datore di lavoro nei suoi confronti.
Questo nel caso in cui il datore non sia nelle condizioni di farle usufruire delle ferie. Altrimenti per lui può scattare una sanzione.
Tenga presente questo principio e lo faccia presente anche al suo datore.
Se ha ulteriori problemi, le consiglio comunque di contattare i colleghi della UILTuCS presenti nella città/provincia dove lei lavora.
Cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina, trova uno dei nostri uffici più vicino a lei.
Potrà fissare un appuntamento e fare un primo colloquio di orientamento e supporto sindacale.
Cordialmente,
Mario