24 Gennaio 2025

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Indennità di disoccupazione per i collaboratori: circolare INPS

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    • #4894
      Redazione
      Amministratore del forum

        La circolare INPS numero 74 del 5 maggio 2016 (clicca qui per vederla) definisce come accedere all’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, come previsto dall’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016).

        La suddetta legge ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL anche per gli eventi di disoccupazione per i collaboratori che si verificano dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

        Nella circolare è stato definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL e sono state riportate le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.

        Destinatari indennità di disoccupazione per i collaboratori

        • I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
        • I collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

        I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

        Per i titolari di partita IVA che non produce reddito (cosiddetta silente), bisogna chiudere la partita IVA prima di presentare la domanda di DISCOLL.

        Requisiti

        • Siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
        • Possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

        Durata della prestazione

        In linea generale, l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

        Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

        Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione di cui al comma 1 del richiamato art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

        L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

        Decadenza indennità di disoccupazione per i collaboratori

        Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi
        di seguito elencati:

        • perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;
        • non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
        • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
        • inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
        • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
        • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.
      • #5166
        mafrica anna melania
        Partecipante

          salve,

          Attualmente ho un contratto a progetto scadenza 31/12/2016 , stipulato il 28/12/2015 ( di gran fretta) con decorrenza 14/01/2015; ad oggi mi viene prospettata (forse) un proroga o rinnovo di due mesi a tempo determinato. Nel caso in cui non venisse ulteriormente prorogato il contratto a tempo determinato che tipo di domanda di disoccupazione devo presentare ? se chiedo la NASPI non ho le 12 settimane contributive come previste ma posso far valere i 2 anni di Cocopro? o perdo tutto? Mi conviene accettare i due mesi  a tempo determinato? il mio timore è che perdo i requisiti per la DIS Coll. Premetto che negli ultimi 4 anni ho lavorato solo come COCOPRO.

          Inoltre vorrei sapere cortesemente che norma si applica al mio caso contrattuale, se posso far valere il Job acts o non vi rientro? Che tutele giuridiche e contrattuali posso far valere?

          In attesa di un vs cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

        • #5173
          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Buongiorno Sig.ra Mafrica,

            prima di fare qualsiasi azione, le consiglio di portare la documentazione in suo possesso relativa al rapporto di lavoro a un ufficio sindacale.

            Dopo aver preso visione, sarà più chiara la dinamica del suo rapporto di lavoro e più facile prendere una decisione.

            Per quello che ha scritto, sembra che ci siano delle anomalie.

            Se mi dice il settore lavorativo e la città dove lavora, posso indicarle un ufficio a cui rivolgersi.

            Saluti,

            Mario

          • #5174
            Sindacato-Networkers.it
            Amministratore del forum

              In aggiunta, come può leggere nel primo post che abbiamo pubblicato, c’è stata una proroga della legge sulla Dis-Coll fino al 31 dicembre 2016.

              Saluti,

              Mario

            • #5184
              mafrica anna melania
              Partecipante

                Salve, lavoro per una società finanziaria e strumentale in house della Regione Lombardia a Milano.
                Questo è il CCNL di riferimento: C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, sottoscritto il 13 luglio 2015 con scadenza 31 dicembre 2018; per il restante personale: C.C.N.L. PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, sottoscritto il 31 marzo 2015 con scadenza 31 dicembre 2018
                Grazie
                Saluti.

              • #5187
                Sindacato-Networkers.it
                Amministratore del forum

                  Buonasera Sig.ra Mafrica,

                  ecco i contatti della UILCA di Milano:

                  E-mail / Sito Web: segreteria@uilcalombardia.it

                  Indirizzo struttura: Via Campanini 7

                  Telefono: 02/671102900

                  Provi a fare una telefonata per fissare un eventuale appuntamento.

                  Grazie per averci scritto e le auguro di risolvere bene la sua vicenda.

                  Saluti,

                  Mario

                • #5236
                  roberto
                  Partecipante

                    Buonasera. .È prevista indennità professionale o di servizio per psicologo che lavora in RSA e RAF? .. È una casa di riposo privata con nucleo salute mentale interno..lavoro lì come psicologo dipendente part time a tempo indeteminato da circa 10 anni..grazie

                  • #5237
                    roberto
                    Partecipante

                      Ho livello contrattuale E2..grazie ancora

                    • #5242
                      Sindacato-Networkers.it
                      Amministratore del forum

                        Buongiorno Roberto,

                        all’articolo 55 (indennità) del suo CCNL di riferimento può vedere tutti i casi in cui è prevista l’indennità: http://www.uilfpl.net/2015-11-18-12-18-13/sanita-privata/send/7-sanita-privata/772-aris-ccnl-rsa-e-cdr-2013-2015

                        Spero di essere stato utile.

                        Grazie per averci contattato e buon lavoro!

                        Mario

                      • #5247
                        roberto
                        Partecipante

                          Buonasera. .la ringrazio x la sua risposta. .da quanto ho capito..visto che lavoro in una casa di riposo e sono uno psicologo..È prevista indennità  rispetto al punto G..ma essendo part-time a 16 h e settimana. .quanto mi spetterebbe al mese? La ringrazio anticipatamente. .Roberto

                        • #5256
                          Sindacato-Networkers.it
                          Amministratore del forum

                            Buongiorno Roberto,

                            l’indennità nel suo caso sarà proporzionale all’orario full time.

                            Cordialità,

                            Mario

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