Indennità di disoccupazione per i collaboratori: circolare INPS
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Taggato: collaboratori, dis-coll, indennità di disoccupazione, inps
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17 Ottobre 2016 alle 15:40 #5256
Buongiorno Roberto,
l’indennità nel suo caso sarà proporzionale all’orario full time.
Cordialità,
Mario
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14 Ottobre 2016 alle 21:17 #5247
Buonasera. .la ringrazio x la sua risposta. .da quanto ho capito..visto che lavoro in una casa di riposo e sono uno psicologo..È prevista indennità rispetto al punto G..ma essendo part-time a 16 h e settimana. .quanto mi spetterebbe al mese? La ringrazio anticipatamente. .Roberto
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14 Ottobre 2016 alle 14:29 #5242
Buongiorno Roberto,
all’articolo 55 (indennità) del suo CCNL di riferimento può vedere tutti i casi in cui è prevista l’indennità: http://www.uilfpl.net/2015-11-18-12-18-13/sanita-privata/send/7-sanita-privata/772-aris-ccnl-rsa-e-cdr-2013-2015
Spero di essere stato utile.
Grazie per averci contattato e buon lavoro!
Mario
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12 Ottobre 2016 alle 18:22 #5237
Ho livello contrattuale E2..grazie ancora
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12 Ottobre 2016 alle 18:20 #5236
Buonasera. .È prevista indennità professionale o di servizio per psicologo che lavora in RSA e RAF? .. È una casa di riposo privata con nucleo salute mentale interno..lavoro lì come psicologo dipendente part time a tempo indeteminato da circa 10 anni..grazie
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19 Settembre 2016 alle 16:57 #5187
Buonasera Sig.ra Mafrica,
ecco i contatti della UILCA di Milano:
E-mail / Sito Web: segreteria@uilcalombardia.it
Indirizzo struttura: Via Campanini 7
Telefono: 02/671102900
Provi a fare una telefonata per fissare un eventuale appuntamento.
Grazie per averci scritto e le auguro di risolvere bene la sua vicenda.
Saluti,
Mario
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19 Settembre 2016 alle 16:29 #5184
Salve, lavoro per una società finanziaria e strumentale in house della Regione Lombardia a Milano.
Questo è il CCNL di riferimento: C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, sottoscritto il 13 luglio 2015 con scadenza 31 dicembre 2018; per il restante personale: C.C.N.L. PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, sottoscritto il 31 marzo 2015 con scadenza 31 dicembre 2018
Grazie
Saluti. -
19 Settembre 2016 alle 15:12 #5174
In aggiunta, come può leggere nel primo post che abbiamo pubblicato, c’è stata una proroga della legge sulla Dis-Coll fino al 31 dicembre 2016.
Saluti,
Mario
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19 Settembre 2016 alle 15:10 #5173
Buongiorno Sig.ra Mafrica,
prima di fare qualsiasi azione, le consiglio di portare la documentazione in suo possesso relativa al rapporto di lavoro a un ufficio sindacale.
Dopo aver preso visione, sarà più chiara la dinamica del suo rapporto di lavoro e più facile prendere una decisione.
Per quello che ha scritto, sembra che ci siano delle anomalie.
Se mi dice il settore lavorativo e la città dove lavora, posso indicarle un ufficio a cui rivolgersi.
Saluti,
Mario
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19 Settembre 2016 alle 11:24 #5166
salve,
Attualmente ho un contratto a progetto scadenza 31/12/2016 , stipulato il 28/12/2015 ( di gran fretta) con decorrenza 14/01/2015; ad oggi mi viene prospettata (forse) un proroga o rinnovo di due mesi a tempo determinato. Nel caso in cui non venisse ulteriormente prorogato il contratto a tempo determinato che tipo di domanda di disoccupazione devo presentare ? se chiedo la NASPI non ho le 12 settimane contributive come previste ma posso far valere i 2 anni di Cocopro? o perdo tutto? Mi conviene accettare i due mesi a tempo determinato? il mio timore è che perdo i requisiti per la DIS Coll. Premetto che negli ultimi 4 anni ho lavorato solo come COCOPRO.
Inoltre vorrei sapere cortesemente che norma si applica al mio caso contrattuale, se posso far valere il Job acts o non vi rientro? Che tutele giuridiche e contrattuali posso far valere?
In attesa di un vs cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
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11 Maggio 2016 alle 14:50 #4894
La circolare INPS numero 74 del 5 maggio 2016 (clicca qui per vederla) definisce come accedere all’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, come previsto dall’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016).
La suddetta legge ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL anche per gli eventi di disoccupazione per i collaboratori che si verificano dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Nella circolare è stato definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL e sono state riportate le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.
Destinatari indennità di disoccupazione per i collaboratori
- I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
- I collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
Per i titolari di partita IVA che non produce reddito (cosiddetta silente), bisogna chiudere la partita IVA prima di presentare la domanda di DISCOLL.
Requisiti
- Siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
- Possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Durata della prestazione
In linea generale, l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione di cui al comma 1 del richiamato art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Decadenza indennità di disoccupazione per i collaboratori
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi
di seguito elencati:- perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.
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