Indennità sostitutiva licenziamento
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Taggato: ccnl commercio, ccnl terziario, indennità sostitutiva del preavviso, licenziamento, mancato preavviso, quattordicesima, tredicesima
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 9 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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19 Dicembre 2018 alle 13:27 #7612
Salve Enrico,
per risolvere il suo problema, le consigliamo di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio. I 26gg della sua busta paga corrispondono a 30/31 mensili di calendario. E’ convenzionale il pagamento mensile a 26gg, nell’anno ci sono mesi di 30/31/28gg. La mia interpretazione è che il suo datore di lavoro le deve pagare 1 mese e mezzo di retribuzione, pari a circa 45gg. di calendario.
Ci dica dove risiede, potremmo come già detto, indicarle un ns. ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
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18 Dicembre 2018 alle 15:54 #7606
Mille grazie per la risposta,io online ho trovato il seguente esempio
In caso di retribuzione mensilizzata su 26 giorni, occorre trovare la R.M.G. – retribuzione media giornaliera – dividendo la retribuzione ordinaria per le giornate di lavoro e moltiplicarla per il numero dei giorni di preavviso previsti dal contratto supponiamo il seguente esempio in cui i giorni sono 45 . (es. € 2000/26= RMG € 76; GG. preavviso 45 gg.= € 3420.)
Dove chi fà l’esempio ha moltiplicato l’ RMG x 45 giorni numeri dei giorni di preavviso………..(!!???) è quindi giusto o sbagliato? và moltiplicato x 39 giorni che sono i giorni di calcolo in caso di retribuzione mensilizzata su 26 giorni ?
Quindi il calcolo esatto e corretto è es. € 2000/26= RMG € 76; GG. x 39 gg.= € 2964.)?
Grazie.
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18 Dicembre 2018 alle 13:01 #7604
Buongiorno,
consideri che i periodi del preavviso sono cambiati col Ccnl Commercio del 2011.
Adesso ai lavoratori licenziati con più di 10 anni di servizio al IV livello spetta un’indennità sostitutiva di preavviso di 30 giorni di calendario.
L’articolo 241 specifica inoltre che “Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far
cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente (cioè, una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità) per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.Il mio consiglio infine è di sentire pure i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora, così da verificare bene il suo contratto e la sua busta paga, ai fini di un conteggio più preciso.
Se vuole, può trovare i contatti cliccando sulla sua regione dove abita che trova nella mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
In alternativa, mi scriva la città dove lavora. Sarò lieto di indicarle i riferimenti utili a lei.
Saluti,
Mario
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17 Dicembre 2018 alle 17:04 #7598
Buongiorno,
assunto oltre 12 anni fà con contratto CCNL Commercio IV livello,sono stato licenziato dall’azienda,nel mio caso come riportato nel contratto di settore l’indennità sostitutiva di preavviso dovuta dal datore di lavoro è di 45 giorni, considerato che i miei giorni lavorativi mensili riportati in busta paga sono 26 per il calcolo della retribuzione,per il calcolo dell’indennità sostitutiva dovuta dall’azienda devo moltiplicare la RMG (retribuzione media giornaliera) per 45 giorni o come sostiene l’azienda per 39 giorni (che sarebbero i giorni di lavoro come da calcolo retribuzione mensile in busta paga) ?
Grazie per la risposta.
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