Inizii orario lavorativo
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Taggato: articolo 131, assistenza clienti, ccnl commercio, informatico, Orari lavoro
- Questo topic ha 9 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 7 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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2 Aprile 2020 alle 12:34 #9104
Salve Tony,
non ho informazioni al riguardo. Come già detto dal mio collega, le suggerisco di rivolgersi all’indirizzo del ns. ufficio sindacale nella sua zona, già inviatogli nell’ultima mail.
Saluti, Gioia
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1 Aprile 2020 alle 21:23 #9102
Mi ricollego a questo post aperto da me tempo fa perché mi è sorto un altro dubbio.
Il viaggio da e per la sede non sono considerate ore di lavoro, ma mi sembra di aver letto che però non deve superare un certa distanza dalla sede a cui appertengo. È vero?
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11 Luglio 2019 alle 14:52 #8299
Buongiorno,
grazie per le ulteriori informazioni.
A una lettura del decreto legislativo 66 del 2003 (art. 8, comma 3) e le successive circolari del Ministero del lavoro, non si considera lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi a lavoro.
In aggiunta, anche il Ccnl commercio, all’articolo 118 – ultimo comma, specifica che “non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Quindi, per avere condizioni migliori, sarà necessario contrattarle con la sua azienda.
Consideri tuttavia che ha la copertura delle spese di trasporto e vitto, così come scritto nel precedente post, grazie all’articolo 131 che rimanda all’articolo 167 sulle missioni.
Certo, c’è da dire che da un lato l’articolo 131 prevede le uscite ma dall’altro si riferisce al luogo di lavoro, cioè “ove egli presta normalmente servizio”. Quindi sarebbe da chiarire questo aspetto perché sembra andare in contrasto.
In ultimo, le chiedo se lei ha percezione di fare più ore rispetto a quelle che dovrebbe fare. Se sì, quante volte le capita al mese?
Mi auguro infine che le facciano rispettare almeno gli orari di lavoro e che gli straordinari le vengano pagati regolarmente.
Se vuole approfondire, può sentire i colleghi della UILTuCS di Bergamo per capire come affrontare al meglio la sua situazione e dei suoi colleghi.
Di seguito i contatti:
Via San Bernardino 72/E
Tel. 035/242122
Email: bergamo@uiltucs.itSpero comunque di essere stato chiaro e di aiuto.
Resto comunque a disposizione per ulteriore supporto.
Saluti,
Mario
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10 Luglio 2019 alle 21:24 #8293
C’e Scritto che la mia sede è presso Bergamo, ma di fatto io parto sempre da casa e la ditta ha sede a Ranica. Che mi rendo disponibile ad eventuali spostamenti in Lombardia, ma faccio solo spostamenti per 99% delle mie ore lavorative, e che il mio orario è 8.30/12.30 13.30/17.30.
Non ho obbligo di timbrare e nessun tipo di controllo
- Questa risposta è stata modificata 5 anni, 4 mesi fa da Tony.
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9 Luglio 2019 alle 16:55 #8279
Può dirmi cosa sta scritto nella lettera di assunzione in merito alla sede di lavoro e anche sull’organizzazione dell’orario di lavoro.
Lei non è soggetto a timbratura del cartellino in azienda? O a qualche altro sistema di controllo degli orari di inizio e fine giornata di lavoro?
Saluti,
Mario
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9 Luglio 2019 alle 16:38 #8278
<p style=”text-align: left;”>Ma io non una ‘sede’ io in quanto tecnico ho un numero d’interventi da fare la mattina parto e torno la sera. Mi era sembrato di leggere una volta qualcosa riguardo ai dipendenti ‘itineranti’ o qualcosa del genere. È possibile?</p>
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9 Luglio 2019 alle 15:52 #8275
Buongiorno,
l’articolo 131 (Decorrenza dell’Orario per i Lavoratori Comandati Fuori Sede) è quello cui fa riferimento il suo datore di lavoro.
Il testo dell’articolo 131 del Ccnl commercio è il seguente: “Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo articolo 167 (Missioni)”.
Qualora dovesse riconoscere che ciò che fa il datore di lavoro è in contrasto con questo articolo, le consiglio di sentire i colleghi della UILTuCS della città dove lavora o dove ha la sede la sua azienda.
Trova i contatti utili cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
In alternativa, se mi scrive la città dove lavora, sarò lieto di indicarle i riferimenti utili.
Resto comunque a disposizione per ulteriore supporto.
Cordialmente,
Mario
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9 Luglio 2019 alle 13:15 #8270
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9 Luglio 2019 alle 11:56 #8268
Buongiorno,
sa dirmi quale Ccnl le applicano? Così possiamo provare a darle una risposta più precisa.
Saluti,
Mario
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9 Luglio 2019 alle 11:45 #8266
Salve, mi chiamo Tony,
sono un tecnico informatico con contratto a tempo indeterminato, il mio lavoro consiste nel fornire assistenza ai clienti presso la loro sede.
Il mio capo sostiene che, da CCNL il mio orario lavorativo inizia quando mi trovo dal cliente e finisce all’ultimo appuntamento dalla giornata, indifferentemente se il cliente si trova a 10 o 1,30 h da casa mia.
Secondo la mia esperienza no ma non so bene quale articolo parli di questa determinata situazione.
Potete aiutarmi?
Grazie mille
Tony
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