3 Ottobre 2024

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Licenziamento per chiusura sede

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    • #5621
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Buongiorno Albemarc76,

        l’articolo 167 del CCNL Commercio prevede che per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio.

        L’azienda può inviarla in missione. Qualora le missioni durino più di un mese (come nel suo caso), la diaria che le verrà pagata sarà ridotta del 10%.

        La diaria non dovrà essere inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto citata all’articolo 195 del CCNL commercio.

        Inoltre, visto che lei non pernotterà fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.

        Quindi, faccia presente al suo datore di lavoro o al responsabile per le risorse umane della sua azienda il suddetto articolo del ccnl commercio (se le applicano questo) per avere un rimborso delle spese di viaggio.

        Cordialità,

        Mario

        • #5623
          albemarc76
          Partecipante

            Grazie per la risposta

            quindi sono obbligato ad accettare di effettuare il periodo di preavviso presso la sede principale?

            Faccio presente che l’ufficio in cui lavoro (preso in affitto) resterà a disposizione della mia ditta ancora per 6 mesi (corrispondenti al preavviso per la disdetta) e che quindi teoricamente potrei continuare a svolgere la mia attività nella sede distaccata.

            In sintesi in data 20 aprile mi è stato comunicato che dal 1 maggio scatterà il periodo di preavviso e lo stesso giorno la sede in cui lavoro verrà chiusa

            Non conosco i motivi per i quali i miei datori abbiano così fretta di chiudere la sede, ma francamente vorrei evitare le 3 ore di macchina al giorno per il viaggio…

            • #5626
              Sindacato-Networkers.it
              Amministratore del forum

                Buongiorno Albermarc,

                un’altra cosa che posso aggiungere è che l’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) prevede che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

                Qualora ci siano le suddette ragioni, l’azienda ha facoltà di farla lavorare nella sede lontana dalla sua abitazione.

                Faccia presente anche quanto le ho scritto sopra al suo datore di lavoro o a capire se ci sono davvero le suddette ragioni, visto che, secondo lei, può continuare a lavorare nella sede vicino casa sua.

                Cordialmente,

                Mario

          • #5613
            albemarc76
            Partecipante

              Buongiorno,

              la ditta per cui lavoro ha rilevato 3 anni fa l’azienda per la quale lavoravo assumendomi con passaggio diretto e trasformandola di fatto in una sede distaccata.

              Ora l’intenzione è di chiudere questa sede e quindi licenziarmi, cosa a cui non intendo oppormi, ma la richiesta del mio datore di lavoro è che io svolga i 2 mesi di preavviso che mi spettano presso la sede principale che dista oltre 80km dalla mia sede attuale.

              Sono obbligato ad accettare?

              Se si ho diritto a qualche indennità considerando la distanza? (si tratta di circa 3 ore di viaggio al giorno andata e ritorno utilizzando tra l’altro la mia auto privata)

              Grazie per le risposte

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