Buongiorno,
riporto il testo dal sito dell’Inps: “Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articolo 22 e seguenti del Testo Unico).”
Tuttavia, in base alla contrattazione collettiva che le applicano, potrebbe avere una retribuzione integrata dal suo datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta (salvo che l’Inps stessa provveda a fare ciò perché l’indennità raggiunge un importo superiore che copre la sua retribuzione) per i due mesi precedenti la data presunta del parto, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso, per i tre mesi dopo il parto, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga prima della data presunta.
Se mi scrive quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano, posso provare a darle la risposta definitiva.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario