Salve Nana198909,
in base a quanto contenuto nel D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 e modifiche intervenute con D.Lgs. 23/4/2003 n. 115, le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento dell’anno del bambino, salvo eccezioni. (cessazione attività aziendale) Se permane attività della società, lei ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. Le consiglio comunque di farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio e di comunicare all’azienda il suo stato di gravidanza.
Se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città, noi siamo della Uiltucs, ci faccia sapere.
Saluti, Gioia