26 Aprile 2024

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maturazione settimana di ferie in più

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    • #6477
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Buongiorno Webmail,

        le consiglio di rivolgersi ai colleghi della UILM della sua città che hanno memoria storica degli accordi di categoria e sapranno darle le indicazioni utili per fare il conteggio dell’anzianità.

        Tuttavia, secondo i suoi calcoli, dovrebbe essere come ha scritto lei nel post e quindi maturare i giorni di ferie in più previsti dal contratto collettivo.

        Cordiali saluti,

        Mario

      • #6465
        Webmail
        Partecipante

          Nessuno che sa aiutarmi?

        • #6451
          Webmail
          Partecipante

            Io lavoro in una azienda da 27 anni, contratto orafo argentiere industria.

            I primi 2 anni di apprendistato e poi assunto come operaio .Esattamente da 10 anni sono passato da operaio a impiegato tecnico.

            Leggendo il contratto collettivo, si denota che la parte terza , riservata all’impiegati , prevede che al raggiungimento dei 18 anni di anzianità , scatta una settimana di maturazione di ferie in più.

            Quello che non mi è chiaro invece è come vengono considerati gli anni precedenti e se quindi io oggi avrei i requisiti per avere una settimana di ferie in più.

            Incollo qui le parti del contratto che possono riguardarmi ….

            “DISCIPLINA SPECIALE

            Parte prima

            Art. 1

            (Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale)

            La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni.

            Parte seconda

            Art. 1

            (Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale)

            La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall’accordo 12 marzo 1974 intervenuto tra la Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti, la Federazione nazionale fabbricanti argentieri, la Federazione nazionale fabbricanti posatieri argentieri da una parte, e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce la FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, dall’altra.

            Parte terza

            Art. 1

            (Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina speciale)

            La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

            Art. 2

            (Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza)

            Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla Parte prima alla Parte terza della Disciplina speciale, agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, l’anzianità di servizio maturata sotto la Disciplina della Parte prima verrà computata per il 50%.

            Dichiarazione a verbale

            1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all’art. 36 della Disciplina generale, Sezione terza (inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).

            2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato sotto la Disciplina della Parte prima, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento all’anzianità aziendale, indipendentemente dall’eventuale passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).

            Art. 3

            (Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza)

            Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla Parte seconda alla Parte terza della Disciplina speciale, agli effetti delle ferie, preavviso di licenziamento e di dimissioni, l’anzianità di servizio maturata sotto la Disciplina della Parte seconda verrà computata al 100%.

            Dichiarazione a verbale

            1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all’art. 36 della Disciplina generale, Sezione terza (inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).

            2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato sotto la disciplina della Parte seconda non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento alla anzianità aziendale, indipendentemente dall’eventuale passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).

            Art. 12

            (Ferie)

            I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

            I lavoratori di cui alla Parte terza che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 5 giorni in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente, computati come da comma che segue.”

             

             

            Quello che non mi è ben chiaro è quale sia la differenza tra parte prima e quali siano questi requisiti cui fa riferimento all’accordo del 1974.

            Questo risulterebbe importante per capire se gli anni in cui ho lavorato come operaio , prima di passare a impiegato vengono conteggiati al 100% , o al 50% (articolo 2 e 3 parte terza )

            Ipotizzando che i miei primi 17 anni di lavoro (15 da operaio e 2 da operaio apprendista) venissero considerati al 50% . io in teoria al compimento del decimo anno  come impiegato dovrei avere  i requisiti per lo scatto di una ferie in più , dico bene ? (articolo 13) o mi sfugge qualcosa ?

             

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