20 Aprile 2024

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Posso uscire se sono in malattia? La sentenza della Cassazione

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Visualizzazione 2 filoni di risposte
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    • #6908
      Redazione
      Amministratore del forum

        Buongiorno Marco,

        grazie per il commento. Ci fa piacere che abbia animato il nostro forum con una sua riflessione.

        Il nostro spunto sulla malattia vuole soltanto riprendere quello che stabilisce la legge. Né più, né meno.

        Torni a scrivere su questo forum quando lo ritiene più opportuno.

        Cordialmente,

        Mario

      • #6863
        Marco
        Partecipante

          Per carità, sembra che il lavoratore sia un delinquente qualunque, può essere pedinato deve obbligatoriamente stare rinchiuso in casa, pena salatissimi provvedimenti.

          Un delinquente agli arresti domiciliari, non rischia quanto un lavoratore.

          È inaudito che si firmino contratti con tali provvedimenti restrittivi.

          Se fosse vera la reperibilità del lavoratore da parte del medico, un lavoratore potrebbe andare benissimo ad un centro medico Inps e farsi visitare il braccio rotto o altro. In verità è una restrizione atta scoraggiare eventuali malattie e assenze dal lavoro, compreso il pedinamento, che è una pratica che cozza con la privarsi.

           

           

        • #5234
          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Una delle domande classiche che vengono poste dai lavoratori quando si è ammalati è sicuramente «posso uscire se sono in malattia?». Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 20210 del 7 ottobre 2016) ha ribadito ancora una volta alcuni principi.

            Primo, il lavoratore deve restare a casa (o al domicilio indicato all’azienda tramite certificato medico, se diverso dalla propria abitazione di residenza) durante l’orario di “reperibilità” per la visita fiscale inviata dall’Inps.

            Le fasce orarie della reperibilità sono le seguenti:

            Lavoratori del settore privato

            Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 e quindi 7 giorni su 7, inclusi sabati, domeniche e festività (ad esempio Natale e Pasqua).

            Dipendenti pubblici

            Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, tutti i giorni, 7 su 7, compresi Pasqua, Santi, Natale, Capodanno ecc., all’indirizzo comunicato all’inizio del periodo di malattia.

            Se un dipendente non si fa trovare a casa durante l’orario di reperibilità, rischia il licenziamento per giusta causa e condotta infedele.

            Un’altra domanda frequente a «posso uscire se sono in malattia?» è «posso uscire dopo l’orario di reperibilità?». La risposta è sì. Ma a una condizione: che l’uscita da casa non pregiudichi la pronta guarigione del lavoratore in malattia. In pratica, il dipendente in malattia non deve svolgere iniziative che lo facciano stare lontano dal lavoro più del tempo necessario.

            Il datore di lavoro può far pedinare il dipendente che esce di casa fuori dagli orari di reperibilità.

            Il datore di lavoro comunque deve dimostrare che le azioni svolte dal lavoratore in periodo di malattia siano contrarie alla buona fede e alla correttezza in relazione agli impegni lavorativi fissati.

            Se per esempio ci si rompe un braccio e il lavoratore viene trovato a sollevare pesi o fare lavori pesanti in casa, può scattare il licenziamento in tronco. Cosa diversa se dopo gli orari di reperibilità della malattia, si va fuori per una passeggiata o attività simili.

            Se ci si assenta in maniera ingiustificata, il lavoratore perde il trattamento di malattia in questo modo:

            Assenza alla prima visita: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia.

            Assenza alla seconda visita: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia e riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo.
            Assenza alla terza visita: l’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia, in quanto il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.

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