Buongiorno,
ecco cosa riporta l’articolo 21, comma 1 e 2 del decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015, per quanto riguarda la proroga dei contratti a tempo determinato:
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Consideri inoltre che la proroga, per la quale è necessaria (obbligatoria) la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa dell’originario contratto a termine.
Sul contratto iniziale, tuttavia, c’è qualche consenso tacito alle proroghe? Immagino ci sia pure una data di scadenza nel contratto precedente, giusto? E’ un lavoratore stagionale?
Saluti,
Mario