8 Maggio 2024

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Recuperi lavoro di domenica CCNL TLC

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  • Questo topic ha 3 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni fa da Redazione.
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    • #6691
      rdie77
      Partecipante

        Ciao Mario

        grazie mille per la delucidazione. Presumo di avere più o meno capito.

        Presupponendo che non c’è nessun accordo di banca ore, o cmq i recuperi non vengono quasi mai fatti per questioni di mole di lavoro, volendo applicare praticamente quanto da te spiegato, avendo avuto nel mese queste ore in più:

        – 12 ore dal lunedì al venerdì, non oltre due ore in più al giorno–>25%

        – 9 ore dalle 22 del sabato alle 7 della domenica–>75%

        – 8 ore la domenica dalle 7 del mattino–>55%

        Sono corrette le percentuali da me indicate?

        Grazie in anticipo

        • #6694
          Redazione
          Amministratore del forum

            Ciao Rdie77,

            per evitare errori, ti rimando a pagina 66 (articolo 30, comma 10 e 11) del vostro ccnl, così da essere precisi e avere un quadro completo sulle maggiorazioni legate al lavoro festivo: https://bit.ly/1ogQjND

            Spero di essere stato di aiuto.

            Cordialmente,

            Mario

        • #6688
          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Buongiorno rdie77,

            l’articolo 28 del suo ccnl telecomunicazioni prevede che per i giorni festivi (tra cui sono comprese anche le domeniche) ai punti 3 e 4:

            3. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno
            compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della
            maggiorazione per lavoro festivo.
            4. Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura fissa.

            Mentre l’articolo 29, al punto 3, recita così: “L’azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.”

            L’articolo 30 invece sul lavoro festivo e lavoro notturno spiega che: “Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza” al 55%, come ha scritto bene lei. Ma è una maggiorazione, quindi un aumento rispetto a quanto scritto sopra sul lavoro festivo straordinario.

            Questa invece è la parte dedicata alla cosiddetta “Banca delle ore”: Le Parti convengono di confermare l istituzione della banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate, salvo diverso accordo aziendale secondo i seguenti criteri e modalità.
            Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previste nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese dell effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all art. 26.
            Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, computata sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
            Ai lavoratori che nel corso del mese di prestazione di lavoro straordinario dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

            Infine, credo sia utile per lei capire se avete una contrattazione aziendale che regole diversamente il lavoro festivo, per capire se ci sono differenze tra questa e la contrattazione collettiva nazionale.

            Saluti,

            Mario

          • #6679
            rdie77
            Partecipante

              Salve

              sono nuovo del forum.

              Posseggo un contratto TLC 5 livello.

              Non lavoro su turni, svolgo la mia attività dalle 9 alle 18 tendenzialmente, salvo in alcuni periodi in cui faccio straordinari e lavoro di domenica tendenzialmente dalle 6:30-7:30 per 8 ore lavorative.

              La mia domanda è:

              lavorando di domenica, mi deve essere pagata la giornata al 55% per le ore in cui ho lavorato. Ma la giornata di recupero mi deve sempre essere riconosciuta, o avendo pagata la giornata non mi spetta il giorno di recupero?

               

              Grazie in anticipo

               

              Saluti

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