26 Aprile 2024

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Reperibilità notturna sul posto di lavoro sovrapposta al turno pomeridiano

Home Diritti del lavoro Orario di lavoro Reperibilità notturna sul posto di lavoro sovrapposta al turno pomeridiano

Visualizzazione 4 filoni di risposte
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    • #6598
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Salve Luca,

        credo che il suo collega si debba rivolgere ad una struttura sindacale per farsi assistere nel contenzioso con l’azienda. Per quanto riguarda le domande che lei pone, posso dirle che molto dipende dal contratto di lavoro che le viene applicato, (settore di appartenenza) e dalla lettera di assunzione da lei firmata. Per migliorare lo stato attuale della cose dovete fare una trattativa con il vs. datore di lavoro, meglio, se vi fate rappresentare da struttura sindacale. Meglio ancora se siete in tanti.

        Noi siamo della Uil, se ci dice dove lavora e risiede potremmo indirizzarla ad una ns struttura, anche il suo collega può rivolgersi allo stesso indirizzo, possiamo fornirgli consulenza legale.

        Saluti, Gioia

      • #6596
        Luca
        Partecipante

          Sono diversi anni che faccio la reperibilità con altri colleghi siamo sempre stati obbligati ad usare il nostro mezzo privato . È accaduto che un collega abbia avuto un incidente durante tale periodo. La ditta può rifiutarsi di pagare le spese di riparazione del mezzo? Come possiamo agire verso la ditta x avere il mezzo aziendale? La ditta in cui si svolge la reperibilità dista 60 km dalle nostre abitazioni di media.

        • #6409
          Maurizio
          Partecipante

            Buonasera, sono un vostro tesserato. Anche io vengo impiegato in turni di reperibilità che equivalgono a 6 gg al mese e in più devo dare disponibilità a fare turni diurni, serali e normale orario 7.45-16-30 essendo stato assunto per fare orario normale. L’azienda come deve organizzare tutti i vari orari dato che la società è composta da vari operai? Grazie

            • #6410
              Sindacato-Networkers.it
              Amministratore del forum

                Buongiorno Maurizio,

                il CCNL Terziario (se questo è il contratto collettivo che le applicano) non prevede un articolo che normi la reperibilità.

                In tal senso, è demandata a un accordo individuale tra azienda e lavoratore o a una contrattazione di livello aziendale che definisce la gestione dei turni e della reperibilità dei lavoratori.

                In linea generale, l’azienda deve tenere conto anche delle esigenze del personale e definire eventuali variazioni di orari settimanali di lavoro, secondo quanto scritto nell’articolo 124.

                Tale articolo prevede che le eventuali variazioni dell’articolazione dell’orario deve essere realizzata in armonia tra le esigenze dei lavoratori e quelle dell’azienda e devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno dal datore di lavoro ai dipendenti interessati.

                Provi comunque a chiedere ai suoi colleghi o all’ufficio del personale se esiste un accordo aziendale. In ogni caso, le consiglio di mettersi in contatto con il nostro funzionario che segue la sua azienda per approfondire meglio la sua situazione lavorativa.

                Cordialmente,

                Mario

            • #6319
              Sindacato-Networkers.it
              Amministratore del forum

                Buongiorno Giacomo,

                la legge, oltre a stabilire 11 ore di riposo tra un turno e l’altro, fissa un tetto massimo di ore lavorative a livello settimanale (40 con un massimo di 48 ore, straordinari inclusi) e non c’è un massimo di ore giornaliere di lavoro.

                Tuttavia, i contratti collettivi possono variare alcune disposizioni. Quindi, sarebbe utile sapere quale CCNL le applicano, per poter provare a darle una risposta più precisa.

                Cordiali saluti,

                Mario

              • #6317
                Giacomo
                Partecipante

                  Salve a tutti, ho un dubbio che vorrei poter chiarire: da un anno lavoro per un’azienda come turnista. I turni di lavoro di 6 ore ciascuno, sono così distribuiti: 3 mattine, 3 pomeriggi, giorno di riposo, 3 pomeriggi, 3 mattine, giorno di riposo. Fin qui tutto regolare, se non che quando facciamo i 3 pomeriggi della prima trance e i primi 2 pomeriggi della seconda trance, dobbiamo rimanere sul posto di lavoro per la pronta disponibilità notturna di 12 ore per un totale di 18 ore continuate di presenza sul posto di lavoro e con solo 6 ore di stacco tra un turno ed un altro. Tutto questo per 3 volte continuate prima e 2 volte continuate dopo, per un totale di 12 volte il mese. La mia domanda è: legalmente, è corretto come orario di lavoro? Grazie

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