Salve Aresina86,
provo ad essere più chiara, l’ultimo decreto legislativo 81/2015 contiene la nuova disciplina normativa relativa al contratto a termine, sintetizzo:
1) – la proroga, per la quale è necessaria (obbligatoria) la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa dell’originario contratto a termine.
2) – la proroga va comunicata, entro 5gg. dal momento in cui è iniziata, (da parte dell’azienda) on-line al centro per l’impiego.
3) -se dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, il lavoro prosegue di fatto:
– per 30gg. (se il primo contratto a termine ha durata inferiore a 6 mesi)
– per 50gg. ( se il contratto ha durata superiore a 6 mesi) il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% su paga giornaliera, fino al 10° giorno succesivo al termine e del 40% per ogni giorno ulteriore.
Superato il 50gg. di sconfinamento il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Spero di aver dipanato un pò dei suoi dubbi, ritengo comunque che per verificare le scorrettezze che lei dichiara, si debba avvalere del supporto di una struttura sindacale. Noi siamo della Uiltucs-Uil terziario/commercio, se vuole indicarci la città in cui opera potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti Gioia