26 Aprile 2024

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Tirocinio 2016: le novità

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    • #4951
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Buongiorno ninni87,

        in linea generale, solo con i voucher non decade il diritto alla disoccupazione.

        Per il resto, ha letto bene poiché nella sua regione il documento scritto dalla Conferenza Stato-Regioni su Garanzia Giovani è stato reinterpretato dalla Regione Umbria.

        L’articolo 13 del decreto regionale 597/2014 conferma il fatto che se percepisci la disoccupazione non viene data l’indennità di tirocinio per il periodo che coincide.

        Tuttavia, il decreto stabilisce anche che se la somma della Naspi è inferiore all’indennità di tirocinio, il tirocinante ha diritto al pagamento della differenza.

        Questo approccio è stato confermato anche nella determinazione dirigenziale n. 9994 del 2014.

        Comunque, essendo un documento del 2014, le consiglio di sentire l’ufficio regionale competente.

        Ecco i recapiti:

        Via M. Angeloni, 61 – 06124 Perugia

        Dirigente: Sabrina Paolini

        Tel. 075/504. 5741 – 5783 – 6425

        Fax 075/504.5568

        spaolini@regione.umbria.it; politichelavoro@regione.umbria.it

        Spero di essere stato d’aiuto.

        Cordiali saluti,

        Mario

      • #4950
        ninni87
        Partecipante

          Buongiorno

          sono una ragazza che ha perso il suo lavoro per giusta causa(scadenza contratto) e ho provveduto alla richiesta di disoccupazione NASpI successiva a questa ho inoltre effettuato l’iscrizione a garanzia giovani il mio quesito è:

          qualora accettassi un tirocinio formativo extra-contrattuale o stage da parte di aziende provenienti dal proggetto garanzia giovani perderei l’indennizzo della disoccupazione???

          In alcuni documenti ho letto che la normativa muta a seconda della regione di appartenenza ma non so quanto questo sia vero…io appartengo alla regione Umbria.

          grazie mille

        • #4906
          Redazione
          Amministratore del forum

            Visto che online si trovano tante informazioni sul tirocinio, anche quelle imprecise, vogliamo provare a fare chiarezza. Ecco alcune informazioni utili per orientarsi.

            Definizione tirocinio

            I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

            Tipi di tirocinio

            Tirocini extra-curricolari: finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

            Tirocini curriculari: previsti in percorsi di istruzione o formazione e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

            Convenzione

            I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e copia deve essere consegnata al tirocinante.

            Quanti tirocini si possono avviare?

            Tra 0 e 5 dipendenti: non più di 1 tirocinante nello stesso periodo.

            Tra 6 e 20 dipendenti: non più di 2 tirocinanti nello stesso periodo.

            Superiore a 20 dipendenti: un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero delle risorse umane.

            Per dipendenti si intendono:

            • i titolari di impresa, i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
            • i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
            • i soci lavoratori di cooperativa;
            • gli apprendisti.

            Indennità di partecipazione

            Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un’indennità di partecipazione di importo, definito dalle parti, non inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore. Il programma europeo Garanzia Giovani prevede la possibilità per le imprese di fruire di un parziale rimborso dell’indennità di partecipazione.

            Assicurazione

            Chi ospita un tirocinante, se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

            • assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
            • assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

            Aggiungiamo che non esiste alcun vincolo di legge a svolgere contemporaneamente sia il tirocinio sia un lavoro differente.

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