Buongiorno,
lo Statuto dei lavoratori, cioè la legge 300 del 20 maggio 1970, prevede all’articolo 13 che il lavoratore o la lavoratrice non può essere trasferito/a da un’unità aziendale a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
L’Inps prevede che la Naspi, l’indennità di disoccupazione, è prevista anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.
Per quanto riguarda la visita medica, dovrebbe fare riferimento al Testo Unico su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro o parlare con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Le consiglio comunque di sentire i colleghi del sindacato della sua città per avere ulteriore supporto, soprattutto sulla situazione aziendale.
Se mi scrive quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano, possono indicarle una nostra sede (o dei colleghi di categoria) presente a Como.
Saluti,
Mario