19 Aprile 2024

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Trasferta ccnl commercio

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  • Questo topic ha 6 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 8 mesi fa da Anonimo.
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    • #8363
      Anonimo

        Grazie ancora per la risposta,

        Utilizzo la mia auto, e vado direttamente dal cliente( abito a 15 km circa).

        Quando firmai il contratto, ho anche ricevuto un allegato, firmato solo dall’azienda, in cui si dice di aver diritto a 15 euro di trasferta per far fronte al disagio dato dalla lontananza col cliente, con una nota in cui tale situazione si manterrà salvo cambiamenti logistici.
        Essendo cambiata la sede, allontanandosi ( anche se di poco),  suppongo posso appellarmi a questa voce.

        • #8364
          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Sì, potrebbe.

            Certo, va trovato un accordo tra le parti. Se l’azienda è disponibile provi a capire se ha i margini per far inserire anche qualche voce prevista nel Ccnl commercio per le missioni.

            Le auguro di riuscirci.

            Resto comunque a disposizione se ha bisogno di supporto tramite il nostro ufficio UILTuCS più vicino a lei.

            Saluti,

            Mario

            • #8365
              Anonimo

                Grazie mille per le preziose informazioni.

                Cordiali saluti
                Salvo

          • #8358
            Sindacato-Networkers.it
            Amministratore del forum

              Buongiorno,

              grazie per le informazioni.

              Questo mi fa capire che lei rientra nelle missioni previste dal Ccnl commercio. Inoltre, le chiedo se lei usa la sua auto o un’auto aziendale e se passa dalla sede aziendale prima di andare dal cliente. Mi serve giusto per capire come è organizzato il lavoro.

              Sulla seconda domanda, penso siano le spese effettivamente sostenute. Tuttavia, bisogna capire anche se lei ha firmato accordi sulla gestione delle trasferte col suo datore di lavoro.

              Saluti,

              Mario

            • #8357
              Anonimo

                Innanzitutto la ringrazio per la risposta.

                 

                Nella lettera d’assunzione si fa riferimento alla vecchia sede(essendo cambiata da solo un mese).

                Con spese effettive di trasporto si intende quelle effettivamente fatturate o quelle secondo tabelle aci secondo la distanza sede cliente?

                 

                Grazie ancora

              • #8356
                Sindacato-Networkers.it
                Amministratore del forum

                  Buongiorno,

                  bisogna capire intanto se nella lettera di assunzione è prevista una sede aziendale dove lei, sulla carta, presta il suo lavoro.

                  Se non viene citato il luogo di lavoro (sede aziendale), insieme al fatto che svolge sempre il suo lavoro in continua mobilità e la presenza di un’indennità o una maggiorazione fissa, andrebbe inquadrato come trasfertista (Legge n. 225 dell’1 dicembre 2016), cioè come lavoratore senza una sede fissa, e con altre indennità.

                  Scritto questo, ecco cosa prevede il Ccnl Terziario sulle missioni:

                  Art. 167 – Missioni
                  L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
                  In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:

                  1. il rimborso delle spese effettive di viaggio;
                  2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
                  3. il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
                  4. una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

                  Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.

                  Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
                  In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.

                  Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.

                  A quanto definito dall’articolo succitato, bisogna considerare pure l’eventuale presenza di accordi aziendali che disciplinano la trasferta o la figura del trasfertista.

                  Spero di essere stato utile. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

                  Cordialmente,

                  Mario

                  P.S.: ho provveduto a cancellare il post doppione.

                • #8351
                  Anonimo

                    Salve,
                    Sono un consulente inquadrato come 4° livello del ccnl commercio.
                    Ormai da 1 anni lavoro presso uno dei nostri clienti che si trova a circa 54 km dalla vecchia sede lavorativa.
                    Da poco la mia sede è cambiata spostandosi a una distanza “limite” con i 60 km.
                    Ho due strade per poter effettuare il viaggio, 59 km ma 1h e 1 min, oppure 60,1 km e 55 min.

                    Attualmente mi vengono riconosciuti 15 euro di rimborso forfettario e nulla più.
                    Posso chiedere l’aumento delle spese di trasferta, per lo meno le spese di trasporto?

                     

                    Grazie in anticipo

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