21 Gennaio 2025

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Trattamento per il tempo di viaggio

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    • #7581
      Great73
      Partecipante

         

        Salve,

         

        io e altri mie colleghi ci troviamo nella medesima situazione, siamo inquadrati

         

        come impiegati di 6° livello metalmeccanici e come da contratto interno che

         

        abbiamo firmato anni fa, chi al momento dell’assunzione e chi perchè salito di

         

        livello, ci è stato riconosciuto un superminimo individuale che è esplicitamente

         

        dichiarato come: atto a compensarla forfettariamente per prestazioni rese oltre

         

        l’orario normale e nella giornata di sabato, fino ad un massimo di 22 ore complessive.

         

        Spesso andiamo in trasferta extraeu con viaggi che arrivano fino a 24 ore.

         

        Il contratto nazionale in merito al “Trattamento per il Tempo Viaggio”riconosce:

         

        1. a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente

         

        col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere

         

        di origine.

         

        1. b) la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti

         

        il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi

         

        maggiorazione ex. art. 7, sezione quarta, titolo III (lavoro straordinario,

         

        notturno e festivo).

         

        La domanda è semplice:

         

        In base all’inquadramento indicato comprensivo di 22 ore di straordinario,

         

        oltre le 8 ore di viaggio ci spetta la corresponsione di un importo pari

         

        all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro?

         

        Le pongo questa domanda perché in azienda corrispondono l’eccedenza soltanto a

         

        chi timbra regolarmente e quindi al personale che è pagato per gli straordinari oltre

         

        le normali 8 ore.(operai e impiegati fino al 5° livello)

         

        Personalmente mi sembra assurdo perché in questo caso si parla esplicitamente

         

        di trattamento per le ore di viaggio e come specificato nel contratto parla di

         

        normale ore di lavoro.

         

        In ditta in merito alle ore eccedenti di viaggio scrivono:

         

        per il personale soggetto a limitazione d’orario, le ore di viaggio vengono

         

        retribuite con un importo pari all’85 per cento della paga oraria per le ore

         

        eccedenti il normale orario di lavoro.

         

        Ci escludono da questo calcolo con la dicitura “per il personale soggetto a

         

        limitazione d’orario”.

         

        Abbiamo chiesto chiarimenti e di rientrare anche noi negli aventi diritto ma

         

        non c’è stato verso e lo scontro si è inasprito.

         

        Prima di proseguire in qualsiasi discussione volevamo capire se secondo voi

         

        abbiamo diritto anche noi impiegati di 6°livello con contratto come indicato.

         

        Ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.

         

        In attesa di risposta, porgo cordiali saluti.

         

        Fabio

      • #7585
        Sindacato-Networkers.it
        Amministratore del forum

          Buongiorno,

          certo, la questione è spinosa.

          In linea generale, il contratto integrativo dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

          Il consiglio è di rivolgersi ai rappresentanti sindacali che hanno firmato l’integrativo aziendale e provare a capire se questa discriminazione tra ore di lavoro straordinario e spese di viaggio è corretta.

          Saluti,

          Mario

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