1 Organizzazione del lavoro: il telelavoratore gestisce in autonomia l’organizzazione del proprio tempo lavorativo, ma il suo carico di lavoro ed i relativi livelli di prestazione devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali della societa’
2 Orari: al telelavoratore non si applica la disciplina dell’orario di lavoro, per quanto riguarda: orario normale e durata massima; lavoro straordinario; riposo giornaliero; pause; lavoro notturno. Possono però essere previste dal contratto di lavoro fasce orarie di reperibilità, all’interno delle quali deve essere garantita la ricezione di comunicazioni telematiche o telefoniche.
3 Protezione dei dati: il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, soprattutto riguardanti il software – che il telelavoratore è tenuto a rispettare – per garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore stesso.
4 Controllo: da parte del datore di lavoro, può avvenire in 2 modi: mediante ispezione presso la postazione di lavoro, o con il controllo telematico sul lavoro svolto. L’eventuale installazione di dispositivi hardware o software di controllo va concordata coi sindacati, deve essere nota al lavoratore e risultare proporzionata all’obiettivo perseguito. Le rappresentanze sindacali e le autorità competenti possono accedere al luogo in cui è effettuato il telelavoro, per verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza.
5 Rappresentanza sindacale: non deve essere ostacolata la comunicazione dei telelavoratori con i rappresentanti sindacali. Ai remot workers si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le rappresentanze sindacali.
6 Formazione: i telelavoratori devono poter usufruire delle stesse opportunità di accesso alla formazione dei lavoratori in sede, oltre che essere sottoposti agli stessi criteri di valutazione. Devono inoltre ricevere una formazione specifica, sull’uso degli strumenti e sull’organizzazione del lavoro legati al telelavoro.
7 Lavoratori disabili: La legge di stabilità del 2012 equipara il telelavoro alle altre tipologie lavorative per quanto riguarda l’inserimento dei disabili in azienda. I disabili occupati con le norme del telelavoro, vengono contati, ai fini della copertura della quota di riserva – fissata dalla Legge n. 68 del 1999- allo stesso modo dei disabili dipendenti in sede.
8 Lavoratori in mobilità: in base alla legge di stabilità, n.183/2011, i lavoratori in mobilità possono essere cancellati dalla lista di mobilità se rifiutano offerte di telelavoro.
9 Sicurezza: a tutti i telelavoratori subordinati, pubblici e privati, si applicano le disposizioni sulle attrezzature munite di videoterminale (titolo VII, D. Lg n. 81/2008)
10 La regola finale: nel telelavoro non conta molto il luogo di produzione e non servono orari rigidi: conta il risultato!