27 Luglio 2024

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Rispondi a: Cosa fare se il tuo datore di lavoro ti nega i giorni di lutto?

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#6403
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno Nicole,

    le riporto l’articolo 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 che regola in linea generale il congedo per lutto (consideri che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro possono integrare questa legge):

    Art. 4 Congedi per eventi e cause particolari

    1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.

    2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

    3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

    Tuttavia, se mi scrive il CCNL che le applicano nella cooperativa dove lavora (lo trova scritto nella lettera di assunzione o sul modello UNILAV), posso fare un’altra verifica.

    Cordialmente,

    Mario