20 Aprile 2024

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Rispondi a: licenziamento e malattia

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#6405
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno Cristian,

    se mi dice il CCNL che le applicano, posso essere più preciso nella risposta.

    Tuttavia, qualora le applicassero il CCNL Commercio, le posso scrivere che l’articolo 181 (aspettativa non retribuita per malattia) prevede per i lavoratori ammalati la conservazione del posto per un massimo di 180 giorni (articolo 175 – periodo di comporto) e potrà essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un altro periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni a condizione che siano inviati al datore di lavoro regolari certificati medici.

    Per usufruire di suddetta aspettativa avrebbe dovuto presentare richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia.

    Al termine del periodo di aspettativa, se la malattia continua, il datore di lavoro potrà licenziare ai sensi dell’articolo 175 del CCNL Commercio.

    Tuttavia, il suo caso è particolare poiché le ferie sospendono il periodo di malattia e il suo periodo di malattia rientra nei giorni previsti nel caso in cui le applicassero il CCNL Commercio, salvo che non ha comunicato con raccomandata il periodo di comporto. Ha per caso alcuni documenti (raccomandate, e-mail, sms, messaggi, ecc.) che possono attestare tutto ciò che ha scritto?

    Le consiglio comunque di rivolgersi quanto prima a un ufficio sindacale. Se mi dice che CCNL le applicano e in quale città lavora, posso indicarle un ufficio più vicino a lei.

    Cordialmente,

    Mario