Rispondi a: Recuperi lavoro di domenica CCNL TLC
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Buongiorno rdie77,
l’articolo 28 del suo ccnl telecomunicazioni prevede che per i giorni festivi (tra cui sono comprese anche le domeniche) ai punti 3 e 4:
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno
compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della
maggiorazione per lavoro festivo.
4. Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura fissa.
Mentre l’articolo 29, al punto 3, recita così: “L’azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.”
L’articolo 30 invece sul lavoro festivo e lavoro notturno spiega che: “Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza” al 55%, come ha scritto bene lei. Ma è una maggiorazione, quindi un aumento rispetto a quanto scritto sopra sul lavoro festivo straordinario.
Questa invece è la parte dedicata alla cosiddetta “Banca delle ore”: Le Parti convengono di confermare l istituzione della banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate, salvo diverso accordo aziendale secondo i seguenti criteri e modalità.
Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previste nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese dell effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all art. 26.
Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, computata sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Ai lavoratori che nel corso del mese di prestazione di lavoro straordinario dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Infine, credo sia utile per lei capire se avete una contrattazione aziendale che regole diversamente il lavoro festivo, per capire se ci sono differenze tra questa e la contrattazione collettiva nazionale.
Saluti,
Mario