Salve Giada,
nel caso di “aspettativa non retribuita” e qualora il datore di lavoro la conceda, non esiste da parte sua alcun obbligo. Durante il periodo di astensione non si ha diritto a retribuzione e non vengono versati contributi dall’azienda. L’azienda ha l’obbligo del mantenimento del posto di lavoro. Il CCNL del Terziario all’art. 157 prevede tutte le norme che regolano la richiesta di aspettativa sia retribuita che non (retribuita).
Saluti, Gioia