Salve Liana,
L’art.7 della legge n.92 del 13/3/2000 “Congedi parentali” comma a) da diritto alla lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria ad un ulteriore periodo di astensione di 6 mesi utilizzabili in periodi frazionati o anche interi.
Sempre la stessa legge all’art. 9 comma a), prevede espressamente il ricorso al part-time reversibile per la lavoratrice madre e comunque forme di flessibilità che aiutino la lavoratrice.
Le ferie non sono divisibili in più di due periodi, per cui non si possono godere a giornate/ore.
Se non trova soluzione le consiglio di farsi assistere da struttura sindacale nel suo territorio, noi siamo della Uiltucs, ci dica dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio.
Saluti, Gioia