25 Aprile 2024

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Rispondi a: Malattia

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#7140
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno,

    il Ccnl commercio prevede per la malattia del lavoratore non in prova (apprendista incluso) la conservazione del posto di lavoro durante il cosiddetto periodo di comporto, cioè un massimo di 180 giorni in un anno solare.

    Prima della scadenza del contratto, se vuole conservare il suo posto di lavoro, deve inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al suo datore di lavoro, per richiedere l’aspettativa non retribuita per malattia per un ulteriore periodo massimo di 120 giorni, con l’esibizione al suo datore di lavoro di regolari certificati medici.

    Alla fine di tutto questo periodo, se la malattia persiste, il datore di lavoro potrà licenziarla.

    Non ha l’esonero della visita fiscale. Può assentarsi negli orari previsti dalla legge per i dipendenti privati.

    Le consiglio comunque di rivolgersi anche a un nostro ufficio sindacale UILTuCS della sua città per farsi assistere al meglio, qualora dovesse avere problemi nella gestione di questo periodo di malattia col suo datore di lavoro.

    Cordiali saluti,

    Mario