20 Aprile 2024

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Rispondi a: Permessi scaduti non pagati

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#7838
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno,

    secondo l’articolo 146 del Ccnl Terziario o Commercio che dir sì voglia, i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’articolo 195 del Ccnl, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

    Come scritto nell’altro post che pubblicato sul forum, le consiglio di sentire anche i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora per vedere insieme la sua condizione lavorativa.

    Spero comunque di averle dato qualche informazione utile.

    Saluti,

    Mario