7 Maggio 2025

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Alessandro80

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  • in risposta a: Riposo giornaliero: turni frazionati #8360
    Alessandro80
    Partecipante

      Buongiorno,
      mi scusi se riprendo questa sua ultima risposta.
      Dopo quasi due mesi sono riuscito ad ottenere una risposta sull’effettivo CCNL adottato dalla mia azienda:

      CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi -Confcommercio

      Quindi le regole e gli articoli sono leggermente differenti rispetto a quello che ci siamo scritti nelle precedenti comunicazioni.

      Guardando anche la normativa vigente risulta però che tale comportamento potrebbe essere considerato lecito in funzione di quanto espresso dal
      Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

      CAPO III
      Pause, riposi e ferie
      Art. 7
      Riposo giornaliero
      1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

      • Questa risposta è stata modificata 5 anni, 9 mesi fa da Alessandro80.
      in risposta a: Riposo giornaliero: turni frazionati #8332
      Alessandro80
      Partecipante

        Buongiorno,
        innanzitutto la ringrazio per la sua risposta estremamente rapida e precisa
        In effetti anche io ero a conoscenza dell’articolo 120 e sono certo che la mia azienda non ha alcuna contrattazione di secondo livello in quanto è stata richiesta dal nostro sindacato interno, ma nei fatti non è mai stata attuata per ragioni ad oggi ancora oscure.
        In base a quanto sopra descritto immagino che la stessa azienda non possa richiedere un lavoro straordinario programmato (abbiamo anche lo straordinario programmato in turnazione) dopo solo 6 ore dalla fine dell’ultimo turno.
        So che la domanda possa sembrare assurda, ma spesso vengono prese delle libertà senza alcuna ratio legale con la classica risposta: “Se non va bene la porta è quella dalla quale sei entrato”.

        in risposta a: Durata massima dei giorni lavorativi consecutivi #8237
        Alessandro80
        Partecipante

          Buongiorno,

          innanzitutto la ringrazio per la cortese e celere risposta.

          Quello che mi preme maggiormente comprendere è se il datore di lavoro possa sostanzialmente imporre un lavoro straordinario di 16 ore per 7 giorni consecutivi per la copertura ordinaria dei turni, differendo poi il riposo settimanale in un periodo successivo, anche a discrezione del lavoratore.

          Leggendo il mio CCNL, in base all’articolo 188 del mio CCNL lo straordinario obbligatorio è nella misura di 8 ore (fino alla 48esima ora settimanale), dopodichè sarebbe facoltativo.

          Fatte salve le comprovate situazioni personali di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e documentato impedimento del Lavoratore, per il dovere di collaborazione che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, l’effettuazione dello straordinario richiesto è obbligatoria: – purchè esso sia motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; – sia richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso superiore a 4 giorni lavorativi; – sia richiesto entro i seguenti limiti:
          a) 10 ore giornaliere complessive (ordinario + straordinario);
          b) 48 ore settimanali complessive (ordinario + straordinario);
          c) 300 ore annue di straordinario.

          Allo stesso tempo però all’articolo 119 lettera B del medesimo contratto si parla di limite di 60 ore settimanali comprensive dello straordinario, senza alcuna menzione ad un aspetto di scelta del dipendente.

          Settimanale: 60 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese

          Non mi risulta quindi molto chiaro se il riposo settimanale è sempre derogabile o debbano insorgere cause di forza maggiore oggettive (malattie piuttosto che ferie) tali da giustificarne tale slittamento in altra settimana.

          Grazie per l’eventuale ulteriore risposta.

          Saluti

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