Alessandro80
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Buongiorno,
mi scusi se riprendo questa sua ultima risposta.
Dopo quasi due mesi sono riuscito ad ottenere una risposta sull’effettivo CCNL adottato dalla mia azienda:CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi -Confcommercio
Quindi le regole e gli articoli sono leggermente differenti rispetto a quello che ci siamo scritti nelle precedenti comunicazioni.
Guardando anche la normativa vigente risulta però che tale comportamento potrebbe essere considerato lecito in funzione di quanto espresso dal
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66CAPO III
Pause, riposi e ferie
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.-
Questa risposta è stata modificata 5 anni, 9 mesi fa da
Alessandro80.
Buongiorno,
innanzitutto la ringrazio per la sua risposta estremamente rapida e precisa
In effetti anche io ero a conoscenza dell’articolo 120 e sono certo che la mia azienda non ha alcuna contrattazione di secondo livello in quanto è stata richiesta dal nostro sindacato interno, ma nei fatti non è mai stata attuata per ragioni ad oggi ancora oscure.
In base a quanto sopra descritto immagino che la stessa azienda non possa richiedere un lavoro straordinario programmato (abbiamo anche lo straordinario programmato in turnazione) dopo solo 6 ore dalla fine dell’ultimo turno.
So che la domanda possa sembrare assurda, ma spesso vengono prese delle libertà senza alcuna ratio legale con la classica risposta: “Se non va bene la porta è quella dalla quale sei entrato”.Buongiorno,
innanzitutto la ringrazio per la cortese e celere risposta.
Quello che mi preme maggiormente comprendere è se il datore di lavoro possa sostanzialmente imporre un lavoro straordinario di 16 ore per 7 giorni consecutivi per la copertura ordinaria dei turni, differendo poi il riposo settimanale in un periodo successivo, anche a discrezione del lavoratore.
Leggendo il mio CCNL, in base all’articolo 188 del mio CCNL lo straordinario obbligatorio è nella misura di 8 ore (fino alla 48esima ora settimanale), dopodichè sarebbe facoltativo.
Fatte salve le comprovate situazioni personali di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e documentato impedimento del Lavoratore, per il dovere di collaborazione che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, l’effettuazione dello straordinario richiesto è obbligatoria: – purchè esso sia motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; – sia richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso superiore a 4 giorni lavorativi; – sia richiesto entro i seguenti limiti:
a) 10 ore giornaliere complessive (ordinario + straordinario);
b) 48 ore settimanali complessive (ordinario + straordinario);
c) 300 ore annue di straordinario.Allo stesso tempo però all’articolo 119 lettera B del medesimo contratto si parla di limite di 60 ore settimanali comprensive dello straordinario, senza alcuna menzione ad un aspetto di scelta del dipendente.
Settimanale: 60 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese
Non mi risulta quindi molto chiaro se il riposo settimanale è sempre derogabile o debbano insorgere cause di forza maggiore oggettive (malattie piuttosto che ferie) tali da giustificarne tale slittamento in altra settimana.
Grazie per l’eventuale ulteriore risposta.
Saluti
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Questa risposta è stata modificata 5 anni, 9 mesi fa da
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