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Buongiorno,
se l’annuncio rispetta quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (sulla discriminazione di genere, in particolare) non ci sono presupposti particolari per intravedere discriminazione di genere, se non nella scelta successiva da parte dell’azienda ma che risulta difficile intravedere dall’esterno, a mio avviso.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
più che “licenziarsi”, lei dovrebbe dimettersi.
Confermo quanto detto dal suo consulente del lavoro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea generale per il passaggio da full time a part time serve il consenso scritto del lavoratore, che può opporsi, salvo che ci siano motivazioni che possano portare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Per ulteriore supporto, consulti la Uiltucs della città/provincia dove abita. Consulti la mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
quello che ha letto è frutto di una errata interpretazione dell’Inps di un suo stesso messaggio di qualche anno fa in merito al licenziamento di cui chiede un approfondimento (al punto 2 della circolare può leggere il riferimento: https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2040%20del%2019-03-2020.htm)
Sì, in linea generale deve esserci un preavviso previsto in base al suo livello di inquadramento e al Ccnl che le applicano, salvo che per ragioni tecnico-organizzative messe per iscritto l’azienda le chieda il trasferimento subitaneo.
Per avere comunque un supporto e maggiori informazioni in merito al suo caso, le consiglio vivamente di sentire un ufficio vertenze della sua federazione sindacale firmataria del Ccnl che le applicano.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
in teoria le ferie servono per il recupero delle energie psicofisiche che ha consumato durante il suo rapporto di lavoro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
dovrebbero trattenere l’indennità di mancato preavviso previsto dal Ccnl che applicano al suo rapporto di lavoro. Salvo ci sia un accordo individuale tra le parti che sancisca diversamente.
La malattia sospende il periodo di preavviso in linea teorica portando in avanti il termine del rapporto di lavoro per i giorni dell’evento morboso.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
in teoria le ferie godute durante il periodo di preavviso dovrebbe sospendere quest’ultimo spostando la data di termine del rapporto di lavoro.
Le consiglio di far verificare la sua busta paga a un ufficio vertenze della sua città/provincia della federazione sindacale (Uiltec) che firma il Ccnl che le applicano.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
consideri che le chiavi comunque sono beni aziendali che vanno consegnati al datore al termine del rapporto di lavoro, salvo indicazioni diverse.
Se vuole ricevere la Naspi, deve ricevere un licenziamento. Le dimissioni per giusta causa sono rischiose perché l’azienda potrebbe rifiutarle o al contrario contestarle davanti a un giudice.
Le consiglio di sentire i colleghi della Uilm per un consulto pratico.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
premesso che un anno di prova sembra eccessivo ma dipende dal Ccnl applicato, solitamente una sanzione viene considerata valida per la reiterazione di uno stesso provvedimento e i relativi provvedimenti più gravi per i successivi 6 mesi dal primo.
Le consiglio di contattare un sindacato di categoria (noi siamo della Uil) per valutare meglio la sua condizione.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
la pratica della risoluzione consensuale in casi come questi risulta essere rischiosa, perché potrebbe dare adito a conseguenze giudiziarie successive da parte aziendale nei suoi confronti.
La valuterei meglio con un nostro ufficio vertenze.
Trova i contatti utili cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea generale il lavoro durante la festività, anche se come ore di lavoro straordinario, ha una maggiorazione diversa dal lavoro straordinario.
Per verificare meglio la sua busta paga e il suo contratto, le consiglio quindi di rivolgersi a uno dei nostri uffici vertenze presenti nella città/provincia dove lavora.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
in base al suo livello e all’anzianità, per le sue dimissioni il preavviso è di 3 mesi (se ha 16 anni di anzianità ininterrotta).
Qui trova il Ccnl con ulteriori informazioni da seguire per il preavviso: http://www.uiltecfvg.it/wp-content/uploads/2019/10/CCNL-CHIMICA-E-AFFINI-INDUSTRIA-2019-2022.pdf
Consideri pure che a giugno c’è stato il rinnovo del suddetto ccnl anche se mi pare non ci siano stati cambiamenti sul preavviso.
Le consiglio comunque di sentire i colleghi della Uiltec (noi siamo della Uiltucs) per maggiori e puntuali informazioni sul suo settore.
Cordialità,
Mario
Buon pomeriggio,
forse ha fatto riferimento all’articolo del “Ccnl Terziario distribuzione servizi” diverso da quello che lo riguarda.
L’articolo 166 recita così: “Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova)”.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
mi risulta difficile dare una valutazione precisa sul tema senza la lettera di assunzione e il ccnl di riferimento.
Tuttavia, se non ci sono limiti oggettivi (distanza tra residenza e luogo di lavoro, cure oncologiche di familiari, discriminazione, ecc.), l’azienda può disporre il suo impiego per motivi organizzativi.
Le consiglio di rivolgersi a un nostro ufficio vertenze Uil di categoria per avere ulteriore supporto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
la disoccupazione si riferisce all’ultimo stato di disoccupazione involontaria. Quindi, se ha i requisiti minimi per accedere dopo il lavoro nella casa vacanze, non ci sono problemi.
Per maggiori informazioni le consiglio di visitare la guida dell’Inps: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
in linea generale, se c’è un accordo privato tra il lavoratore e il datore di lavoro potrebbe configurarsi uno scenario come quello da lei descritto.
Tuttavia il tfr è una forma di retribuzione differita e una pratica come quella che lei ha descritto potrebbe configurarsi invece come elusiva.
Le consiglio quindi di fare un approfondimento con i colleghi dell’ufficio vertenze UILTuCS nella città dove lavora.
Può trovare i riferimenti cliccando sulla mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Cordialità,
Mario
Salve,
risposta data nel thread precedente che lei ha creato.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
bisogna vedere da un lato cosa prevede lo statuto della cooperativa, dall’altro il Ccnl che viene applicato.
Poi ci sono gli aspetti penali da considerare a seconda di chi e cosa ha fatto qualora ci fossero degli illeciti nei confronti della cooperativa.
Risulta purtroppo difficile dare risposta definitive su ipotesi.
Saluti,
Mario
Buon pomeriggio,
le consiglio di sentire i colleghi della Uila sul contratto di competenza.
Qui le sedi: https://www.uila.eu/sedi-uila-italia/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il riconoscimento di un livello diverso da quello previsto dall’azienda va dimostrato. Certo che se l’azienda dovesse portarla a un livello inferiore, dovrebbe comunicarlo per iscritto e dovrebbe appartenere alla stessa categoria legale di appartenenza. Si potrebbe pure prevedere un accordo in sede “protetta”.
Tuttavia le consiglio di rivolgersi a un ufficio vertenza della categoria sindacale di appartenenza.
Saluti,
Mario
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