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10 Giugno 2021 alle 11:32 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #10370
Buongiorno,
premesso che bisogna capire cosa succederà con il blocco dei licenziamenti e la gestione della cassa integrazione sia a livello politico, sia a livello aziendale, i motivi possono essere trovati – così come indicato da circolare ministeriale n. 3 del 16 gennaio 2013 – tra questi di seguito:
- Ristrutturazione dei reparti
- Soppressione del posto di lavoro
- Impossibilità della ricollocazione, anche all’interno del “gruppo di imprese”
- Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato in edilizia, anche per chiusura del cantiere
- Riassetto organizzativo finalizzato ad una migliore gestione economica dell’impresa
- Informatizzazione dei servizi che rendano necessaria una modifica dell’organizzazione delle prestazioni
- Cessazione dell’attività produttiva
- Terziarizzazione o esternalizzazione di attività
- Chiusure di reparti o filiali
- Inadempimento del dipendente a lui non imputabile, come, ad esempio, la sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni
- Provvedimenti di natura amministrativa che incidono sul rapporto di lavoro: ritiro del porto d’armi con riferimento ad una guardia giurata, ritiro della patente di guida nell’ipotesi di un autista.
Le consiglio comunque di sentire pure i colleghi della UILM (la categoria sindacale della Uil che segue i metalmeccanici) per avere assistenza vertenziale e legale più mirata.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
se ha richiesto e ottenuto la ricostruzione della sua carriera e la sua anzianità di conseguenza è superiore ai 3 anni di servizio, il calcolo andrebbe fatto su tutto (ruolo e preruolo).
Le consiglio tuttavia di rivolgersi ai colleghi di categoria (la UILScuola) che firmano il Ccnl di riferimento per avere maggiori e precise indicazioni.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
la legge prevede che le attività lavorative svolte con contratto di lavoro a chiamata rientrino entro il 25° anno di età.
Per un’assistenza sindacale più precisa rispetto ai rinnovi e alla possibile conversione in contratto a tempo indeterminato, le consiglio di consultare i colleghi sindacali di categoria.
Se mi scrive il Ccnl applicato e la città dove lavora, sarò lieto di fornirle i riferimenti.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
prima deve fare le dimissioni per giusta causa online tramite il sito dedicato (da qui: https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome ) e poi fare richiesta della Naspi tramite il portale Inps o patronato.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
va approfondito in azienda se sono presenti accordi collettivi sulla flessibilità e cosa prevedono sul punto da lei sollevato.
Provi a chiedere a un rappresentante sindacale di categoria presente in azienda o alla Uilm della città dove lavorerà per approfondire.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
può interrompere il preavviso e, salvo accordo tra le parti, si vedrà trattenuta l’indennità di mancato preavviso per i giorni non lavorati.
Tuttavia, dato quanto sta vivendo, le consiglio di sentire i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora, così da avere un’assistenza in loco più precisa.
Trova i contatti, cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
questo tipo di modifiche contrattuali richiedono comunque l’accordo di ambo le parti.
Le consiglio vivamente di contattare i colleghi della Uilcom presenti in azienda o nella città/provincia dove lavora (link utile: https://www.uilcom.it/index.php/segreterie-regionali) per evitare il peggioramento delle sue condizioni di lavoro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
se inquadrato come un demansionamento, sì e può pure chiedere tramite vertenza sindacale le differenze retributive.
Per un approfondimento tuttavia più preciso le consiglio di contattare un nostro ufficio più vicino a lei, cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
l’articolo 94 del Ccnl commercio prevede che le ore di lavoro supplementare siano volontarie da parte del lavoratore.
Se si rifiuta di farlo, comunque non dovrebbe essere motivo di licenziamento.
Bisogna capire tuttavia se ci sono accordi aziendali sul tema esistenti prima dell’applicazione del Ccnl che disciplinano diversamente il lavoro supplementare.
Le consiglio comunque di contattare la nostra sede UILTuCS più vicina a lei, così da valutare il suo caso e la relativa documentazione insieme ai colleghi.
Trova i nostri uffici cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
in linea generale, dato che è un’attività formativa non disposta dall’azienda, sarà in primo luogo importante trovare un accordo con l’azienda, dato che per esigenze organizzative potrebbe negare l’aspettativa per motivi di studio.
L’anticipo del tfr per i congedi per studio o formazione può essere richiesto dopo 8 anni di anzianità.
Le consiglio comunque di prendere contatti anche con i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora, così da approfondire bene le sue richieste.
Qui il numero dei colleghi della Lombardia: 027606791.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
le riporto quanto previsto dall’articolo sulle clausole flessibili ed elastiche nel Ccnl Terziario:
Art. 85 – Clausole flessibili ed elastiche
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi enerali qui di seguito indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
– esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
– comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
– esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
—-Spero di essere stato di aiuto con le informazioni sopra indicate.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
fermo restando che non ha obbligo di lavorare nei giorni festivi, bisogna valutare cosa prevede la lettera di assunzione individuale ma in linea generale la festività va goduta per l’intera giornata lavorativa.
Se ha bisogno di ulteriore assistenza, trova i contatti dei nostri uffici cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
Saluti,
Mario
17 Maggio 2021 alle 16:19 in risposta a: Trasferimento azienda in altro comune se mi dimetto ho diritto alla NASPI? #10338Buongiorno,
l”Inps, con il messaggio 26/01/2018 n. 369 e le circolari 142/2012 e 142/2015 ha chiarito che per un trasferimento di oltre 50 km il lavoratore ha diritto a dimettersi per giusta causa e ricevere allo stesso tempo l’indennità Naspi.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
qui trova la risposta: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/responsabile-magazzino/#post-10335
Saluti,
Mario
Buongiorno,
veda qui la risposta: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/responsabile-magazzino/#post-10335
Saluti,
Mario
Buongiorno,
è difficile dare una risposta precisa senza avere un quadro preciso delle sue mansioni.
Tuttavia potrebbe essere tra il V Super e il VI livello.
Provi a sentire pure i colleghi della UILM per avere un chiarimento ulteriore.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
scusi il ritardo nella risposta innanzitutto.
Per quel che mi risulta, non c’è la possibilità di poter trattare individualmente una deroga sui limiti di tempo nel suo settore di appartenenza.
Provi a sentire anche i colleghi del sindacato di categoria per avere maggiori chiarimenti sul suo caso.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
anche col decreto Dignità del 2018, la norma sugli intervalli da rispettare è rimasta invariata: 10 giorni di stacco se il contratto precedente dura fino a 6 mesi, 20 giorni di stacco se il precedente dura oltre 6 mesi.
Consideri tuttavia che il contratto di apprendistato è per definizione un contratto a tempo indeterminato, salvo accordi sindacali a livello territoriale.
Le consiglio quindi di rivolgersi a un ufficio sindacale di categoria per avere maggiori informazioni sulla sua situazione contrattuale e valutare al meglio come tutelarsi.
Se mi scrive quale Ccnl di riferimento le applicano e in quale città lavora, sarò lieto di fornirle i contatti dei colleghi più vicini a lei.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
provi a contattare i colleghi di categoria dei trasporti, per avere informazioni più preciso sul suo inquadramento contrattuale e le mansioni.
Ecco i contatti degli uffici territoriali più vicini a lei: https://www.uiltrasporti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=107
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Mattia,
purtroppo è difficile dare una risposta senza il testo dell’accordo aziendale sul premio di risultato.
Posso consigliarle di recuperare il testo e vedere se c’è un riferimento alle dimissioni e alla possibilità o meno di ricevere il premio.
Cordialità,
Mario
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