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Buongiorno Sunny23,
sì, può domandare al suo datore di lavoro i turni agevolati.
D’altronde l’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori parla chiaro: “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami”.
In linea generale, inoltre, le legge regionali che regolano i tirocini (la legge nazionale delega la regolamentazione alle singole regioni) non includono i tirocini ai fini dell’iscrizione a un ordine/albo.
Quindi, per esclusione, può fare riferimento alla legge 300/70.
Consideri anche che il suo datore di lavoro può richiederle dei certificati relativi alla frequenza del tirocinio e/o degli esami.
Quindi, per sicurezza, lo faccia presente all’azienda ospitante così da essere pronti in caso di richiesta da parte del suo datore di lavoro.
Tenga presente anche che non è tenuto a fare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Sulle 150 ore, deve vedere se sono previste nel suo CCNL di categoria.
Saluti,
Mario
15 Settembre 2016 alle 14:06 in risposta a: Licenziamento e scadenza contratto a tempo determinato #5156Grazie per il riscontro, barby73.
In realtà, c’è la possibilità di ricorrere poiché l’azienda dovrebbe metterla in una “corsia preferenziale” se prevede di assumere altre persone per ricoprire il suo stesso ruolo a tempo indeterminato.
Inoltre bisogna capire se l’azienda ha fatto entro cinque giorni la comunicazione al Centro per l’Impiego della sua zona.
Bisognerebbe vedere anche il suo CCNL per capire se ci sono delle integrazioni rispetto alla legge nazionale.
Infine, ci sono sentenze discordanti su casi simili al suo.
Per questi motivi le consiglio di sentire un sindacato della sua categoria.
Ecco i contatti della UILM di Udine:
Viale Ungheria, 64
Telefono: 0432 505818
E-mail: uilmud@libero.it
Spero di essere stato d’aiuto.
Saluti,
Mario
Ok, grazie.
Se vuole posso fissare un primo colloquio conoscitivo e senza alcun impegno con un mio collega dell’ufficio di Milano.
Se mi dà conferma, le invierò un’email con alcune giornate ed orari disponibili.
Attendo riscontro e le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Eleo87,
riprendo la descrizione della declaratoria professionale per i lavoratori inquadrati al quarto livello, tra cui il contabile d’ordine: “al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Certo, visto che ha anche un ruolo di responsabilità, esperienza (visti i 3 anni di attività) e lavora in autonomia, potrebbe richiedere un passaggio al terzo livello.
Che forma di contratto aveva nel 2013? Nel 2015 è stato interrotto il rapporto di lavoro prima dell’assunzione a tempo indeterminato?
Le consiglio comunque di far controllare la sua busta paga e la lettera di assunzione a un collega di un ufficio più vicino a lei così da valutare al meglio e con serenità cosa fare e cosa richiedere all’azienda.
Se mi indica la città dove lavora, posso fornirle i contatti.
Saluti,
Mario
15 Settembre 2016 alle 11:48 in risposta a: Licenziamento e scadenza contratto a tempo determinato #5150Buongiorno Barby73,
oltre alla telefonata, l’azienda le ha fatto una comunicazione scritta ufficiale?
Se così non è stato, potrebbe verificarsi il caso di assunzione automatica a tempo indeterminato.
Dopo la data di scadenza del contratto, ha lavorato nella sua azienda?
Tuttavia, per avere un quadro completo e preciso della sua situazione, le consiglio di rivolgersi a una struttura sindacale della sua categoria, così da verificare tutti i documenti in suo possesso relativi al suo contratto di lavoro e valutare eventuali azioni nei confronti dell’azienda.
Se mi scrive in quale città lavora, posso darle un contatto utile.
Resto in attesa di riscontro e porgo cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Shuffle,
l’articolo che ha citato credo faccia riferimento a un ccnl Turismo “pirata”, cioè firmato da sindacati e associazioni datoriali non rappresentative, con meno diritti e retribuzioni più basse.
Se l’azienda applica questo contratto a tutti i dipendenti, vi consiglio di rivolgervi il prima possibile a una struttura sindacale (noi siamo della UIL) e denunciare il fatto, poiché l’azienda rischia sanzioni e vertenze.
Il contratto più rappresentativo a livello nazionale e su cui deve far riferimento è quello che le ho linkato nei post precedenti.
Se mi scrive la città dove lavora, posso indicarle un nostro ufficio a lei più vicino.
Saluti,
Mario
Certo, date le circostanze, credo ci sia qualcosa che non va.
Ecco i contatti dei nostri uffici UIL:
Camera Sindacale Territoriale AREA SUD (SIENA – GROSSETO)
Via Garibaldi, 70 – 53100 Siena
telefono: 0577. 222460
Sede di GROSSETO
Via Monterosa, 112/a – 58100 Grosseto
telefono: 0564. 22168
Speriamo si possa risolvere positivamente.
Cordiali saluti,
Mario
A gennaio 2016 ha firmato una nuova proroga con data di inizio “gennaio 2016”?
Comunque, considerato che la situazione generale è poco chiara, le consiglio di portare buste paga, contratto e relative proroghe all’ufficio sindacale di categoria più vicino a lei.
Se mi dice dove lavora, le posso indicare l’ufficio più vicino.
Cordialità,
Mario
ok, grazie per il riscontro.
No, ogni proroga è un prolungamento dello stesso contratto. Faccia attenzione che ogni proroga dovrà fare riferimento alla stessa attività lavorativa sottoscritta nel contratto a tempo determinato.
Le chiedo del CCNL perché potrebbe esserci qualche disposizione diversa rispetto alla legge nazionale.
Mi faccia sapere.
Saluti,
Mario
Buongiorno Alessandro,
grazie per averci contattato.
Ti pongo alcune domande per avere un quadro più chiaro della situazione:
1) Hai lavorato sempre per la stessa azienda?
2) Hai firmato i rinnovi, se li hai firmati, sempre con la stessa agenzia interinale?
3) Nei contratti sta scritta la data di scadenza del contratto?
4) Potresti scrivermi per quale tipo di azienda lavori e che Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicano?
5) Sulla busta paga, nello spazio in alto dedicato all’azienda, sta scritto il nome dell’azienda o dell’agenzia?
Comunque, in linea generale la legge prevede la conversione a tempo indeterminato dopo 36 mesi e con un massimo di 5 rinnovi sempre nel suddetto periodo.
Saluti,
Mario
Buongiorno Shuffle,
esatto, vengono gestiti in quel modo.
Deve inviare la raccomandata AR prima dei 180 giorni. Pena il licenziamento.
Inoltre, nella raccomandata deve dichiarare espressamente di accettare le suddette condizioni dell’articolo 127, cioè:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
Cordiali saluti,
Mario
Sì, prevede gli orari stabiliti per il controllo medico e deve rinnovare i giorni con il certificato e il protocollo del medico.
La richiesta può essere cumulabile, quindi spezzettata, fino al raggiungimento del massimo dei giorni previsti per l’aspettativa.
Saluti,
Mario
Buongiorno Shuffle,
sì, sono previsti gli orari per i controlli medici (durante la retribuzione retribuita dei 180 giorni). Sarà necessario rinnovare i giorni tramite il certificato e il protocollo medico.
Oltre i 180 giorni, come scritto nel post precedente relativamente all’articolo 127 del contratto nazionale del turismo, potrà richiedere un’ulteriore periodo di aspettativa per malattia non retribuita di 120 giorni.
Se decide di usufruire dei 120 giorni di aspettativa per malattia non retribuita, ricordi di comunicarlo al datore di lavoro prima della scadenza dei 180 giorni, altrimenti non sarà valido e rischia il licenziamento.
I 180 giorni “ripartono” da zero all’1 gennaio dell’anno successivo. Quindi, per esempio, se al 31/12 di quest’anno ha utilizzato 100 giorni, dal primo gennaio del 2017 avrà nuovamente 180 giorni a disposizione.
Spero di essere stato chiaro e di aiuto.
Non esiti a contattarmi se ha ulteriori dubbi.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Delonge91,
dovrebbe avere un piano formativo che comprenda la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e le competenze da acquisire.
Faccia riferimento a quello e verifichi che stia facendo la giusta attività lavorativa. In caso contrario, lo faccia presente al suo tutor.
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione.
La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.
Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
Quindi, sì, avrebbe dovuto notare un aumento dopo il primo anno di apprendistato anche se con un livello di inquadramento inferiore.
Le consiglio infine di rivolgersi a un rappresentante sindacale della sua azienda oppure, se mi scrive la città dove lavora, posso indicarle un ufficio del sindacato di categoria più vicino a lei.
Resto a disposizione e in attesa di riscontro le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Shuffle,
no, il datore non può rifiutarla. E’ illegittimo.
Per quanto riguarda l’aspettativa per motivi di salute, il CCNL dell’industria turistica firmato da Federturismo, AICA, Filcams, Fisascat e UILTuCS prevede all’articolo 126 che in caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Mentre l’articolo 127 prevede che nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di centottanta giorni dall’articolo 126 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni centoventi, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Se vuole, può scaricare qui il CCNL di riferimento e vedere anche gli altri articoli relativi ai casi particolari di malattia (tubercolosi, gravi malattie oncologiche: http://www.uiltucs.it/pdf/turismo/CCNL_Industria_Turistica_Federturismo_Confindustria_AICA_2010.pdf
Resto a disposizione e le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Roberto,
come scritto sopra, ogni deroga all’articolo del CCNL relativo all’orario di lavoro va concordato, quindi scritto, tra le parti (datore e lavoratore).
Certo, potrebbero sollevare la questione che per motivi organizzativo-aziendali devono cambiare il tipo di part time.
Ma va scritto e concordato, quindi valutando anche il suo guadagno rispetto allo spostamento da casa a lavoro, con l’azienda.
Può provare a proporre un rimborso spese per il viaggio.
Comunque, se dovesse avere difficoltà, non esiti a contattare i colleghi piemontesi.
Saluti,
Mario
Buongiorno Roberto,
grazie per le ulteriori informazioni.
Secondo il CCNL Cooperative sociali, all’articolo 4 del capitolo I relativo all’orario di lavoro, si prevede che ogni eventuale deroga debba essere concordata tramite un confronto con l’azienda.
Se lei ha già firmato l’accordo sul contratto per fare 16 ore, deve far valere la sua posizione, secondo quanto previsto sia nell’accordo, sia nel CCNL.
Se l’azienda dovesse fare ulteriori resistenze, può rivolgersi a un ufficio sindacale del suo territorio.
Tramite il sindacato può inviare una comunicazione formale così da poter trovare un’ulteriore strada di conciliazione tra la sua posizione e quella aziendale.
Questi sono i contatti della UIL FPL di Torino:
Piazza della Repubblica 6
011.4366629 – 011.4361361 – 011.4360616
info@uilfpltopiemonte.itResto a disposizione per ulteriori chiarimenti e le auguro una buona giornata.
Mario
5 Settembre 2016 alle 11:58 in risposta a: Richiesta Informazioni (livelli, Ferie, Permessi, mansioni Ccnl estetica) #5108Buongiorno Marty,
vista la complessità della sua situazione e la necessità di vedere i documenti relativi al suo rapporto di lavoro, le consiglio di contattare i nostri colleghi di Caserta.
Ecco i contatti della UILTuCS Caserta:
Via Fulvio Renella, 58
Tel.0823-320279
Fax 0823 455932
Email: caserta@uiltucs.itCredo comunque ci siano i margini per poter ottenere formalmente dal titolare tramite una lettera scritta dal sindacato alcuni diritti sui temi che ha evidenziato nel suo post.
Resto sempre a disposizione e le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Roberto,
saprebbe dirmi che tipo CCNL della Cooperazione le applicano.
Così posso darle qualche informazione più precisa.
In attesa di riscontro, porgo
cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Padano,
a mio avviso, dovrebbe far scrivere nella diagnosi del certificato di malattia che il problema si rifà al ginocchio di cui ha una situazione di invalidità riconosciuta.
C’è da dire che la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016 precisa che il medico potrà inoltre procedere all’esonero dalla visita fiscale se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, anche le caso in cui questa venga maturata sommando una serie di invalidità di percentuale inferiore.
Tuttavia l’INPS, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione.
Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
Quindi, pur rientrando nelle esclusioni alla visita, l’Istituto può fare accertamenti.
Spero di essere stato d’aiuto.
Saluti,
Mario
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