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Buongiorno Taitich,
vista la sua situazione e la sua richiesta, credo sia più che opportuno rivolgersi a una struttura sindacale della città dove lavora per farsi assistere e valutare, con documenti e prove alla mano, la possibilità di fare una vertenza sindacale/legale.
Se mi scrive dove lavora, le posso fornire indicazioni dell’ufficio sindacale più vicino a lei.
Distinti saluti,
Mario
Buongiorno Michele,
relativamente alla prima domanda, l’articolo 7 del CCNL Confapi Metalmeccanico prevede la seguente dichiarazione a verbale delle parti: “le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente contratto con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti sindacali”.
Quindi, se vuole evitare la trasferta, deve esserci un problema motivato e concreto da far presente alla sua azienda.
Per quanto riguarda il demansionamento, deve innanzitutto ricevere una comunicazione scritta dalla sua azienda, altrimenti risulta nullo.
Per il resto, le consiglio di rivolgersi a un suo rappresentante sindacale o a un ufficio sindacale della sua città per valutare nella sua complessità la situazione lavorativa.
Se mi scrive la città dove opera, le posso fornire i contatti.
Saluti,
Mario
29 Luglio 2016 alle 11:30 in risposta a: utilizzo dei soldi dei tfr da parte del datore di lavoro #5079Buongiorno Luca,
se il datore di lavoro non paga il TFR per insolvenza o fallimento, bisogna aprire una procedura concorsuale.
Il TFR in questi casi sarà pagato dal Fondo di garanzia INPS.
Tuttavia, bisogna capire se i soldi sono accantonati in un fondo pensione. In questo caso, potete verificarlo contattando il fondo.
Se la vostra azienda ha più di 50 dipendenti, gli accantonamenti vanno all’INPS. Altrimenti restano nelle casse dell’azienda.
Discorso diverso se avete deciso di prendere il TFR in busta paga al posto dell’accantonamento.
Inoltre, se avete una rappresentanza sindacale, può essere opportuno informarla di attività che ritenete poco chiare e organizzare un incontro informativo.
Spero di essere stato d’aiuto.
Saluti,
Mario
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Questa risposta è stata modificata 9 anni, 4 mesi fa da
Sindacato-Networkers.it.
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Questa risposta è stata modificata 9 anni, 4 mesi fa da
Sindacato-Networkers.it.
Beh, mi fa pensare il fatto che l’azienda si sia scagliata contro le sue colleghe solo perché hanno contattato il sindacato e ne avevano totalmente il diritto visto che l’azienda madre superava i 15 dipendente.
Detto questo, le rinnovo ancora una volta il consiglio di contattare i colleghi del sindacato di categoria il prima possibile. Perché se ci sono margini di tutela nei suoi confronti, devono essere fatte delle azioni negli eventuali tempi previsti dalla legge.
Cordiali saluti,
Mario
Condivido il fatto che per la srl con tre dipendenti non ci sia rappresentanza.
Tuttavia le consiglio di provare a contattare le sue colleghe che avevano avuto rapporti con il sindacato e scoprire cosa è stato detto o fatto in quella fase di transizione.
Dopodiché, se lo ritiene opportuno, può provare a contattare nuovamente il sindacato per capire se ci sono opportunità di vertenza. Ma l’azione dipende solo da lei e dal suo interesse a farsi tutelare, a mio avviso.
Cordialità,
Mario
Bisogna capire se le attività risultano come “società collegate” o “gruppo d’imprese” poiché potrebbe figurarsi un “distacco” ma che dovrebbe rientrare sempre come rapporto di lavoro tra lei e il suo attuale datore di lavoro.
Al momento tuttavia non mi risulta una giurisprudenza che regoli tali tipo di attività, se non tramite sentenze dei tribunali.
Le consiglio di rivolgersi a un ufficio sindacale con tutta le opportune informazioni e documenti in mano, così che possano seguirla da vicino.
Se mi dice la città dove lavora, posso indicarle un ufficio più vicino a lei.
Saluti,
Mario
In ultimo, se è dimostrabile che la scissione è stata fatta per avere la facilità di licenziamento, potrebbe ricorrere per farsi assumere dalla società madre. Ma è un aspetto da dimostrare quantomeno tramite vertenza.
Quindi, le consiglio nuovamente di rivolgersi a uno sportello sindacale per farsi assistere al meglio e con tutte le informazioni utili in mano.
Saluti,
Mario
Un’altra domanda: ha firmato una lettera di assunzione, quando è passata alla srl?
Buongiorno Martilong,
fino a quando è in maternità non dovrebbero esserci problemi di licenziamento.
Al termine del periodo, vale purtroppo quanto scritto sopra.
Quando eravate 50 dipendenti, c’era una rappresentanza sindacale? Se sì, provi a chiedere a loro se hanno firmato un verbale informativo sulla cessione dei rami di azienda e se hanno inserito una clausola di salvaguardia.
Saluti,
Mario
Buonasera Biancaneve88,
le consiglio di vedere le declaratorie del suo livello di inquadramento e le relative mansioni.
Se svolge mansioni per un livello di inquadramento superiore e può dimostrarlo con documenti e testimonianze dei colleghi, può prima trovare un accordo con il suo datore di lavoro.
In caso contrario, può contattare un ufficio sindacale per fare una vertenza sindacale e richiedere il giusto livello di inquadramento e gli arretrati per il periodo in cui ha svolto le mansioni di livello superiore.
Se mi dice la città dove lavora, posso indicarle un ufficio sindacale più vicino a lei.
Ferie e permessi può gestirli come dalla legge e da CCNL di riferimento.
Saluti,
Mario
Tuttavia, se c’erano meno di 15 dipendenti, non credo sia stato fatto questo verbale.
Buonasera Martilong,
spiace, è chiaro, ma meglio essere trasparenti e onesti, senza alimentare false speranze.
Può chiedere il documento ai rappresentanti sindacali della sua srl o al suo ufficio risorse umane, se presente, o al suo datore di lavoro.
Purtroppo nei contesti più piccoli non è sempre prevista rappresentanza sindacale collettiva. Forse anche per questo non c’è stato alcuna tutela in fase di cessione del ramo di azienda.
L’azienda madre quanti dipendenti aveva prima della scissione?
Saluti,
Mario
Buongiorno Martilong,
deve verificare se è stato firmato un verbale di incontro ai sensi della legge 428/90 sui diritti informativi tra sindacati e azienda e se all’interno del verbale è stata prevista una clausola di salvaguardia qualora ci fossero dei licenziamenti nelle cessioni del ramo d’azienda.
Altrimenti, purtroppo, si avvieranno i licenziamenti individuali da parte della sua srl con tre assunti, visto che non superate i 15 dipendenti.
Augurandole che tutto ciò non avvenga, resto a disposizione per ulteriori informazioni e le porgo cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Roberta,
grazie per averci contattato.
La Circolare 22350 del 2015 del Ministero del Lavoro e l’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001 regolano le dimissioni nel periodo di maternità.
Se vuole dare le dimissioni, devono essere convalidate da parte delle direzione territoriale del Lavoro. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Sempre secondo la suddetta legge, non avrà diritto al TFR e alla disoccupazione se il bimbo/a ha già compiuto un anno.
In caso di licenziamento intimato nel periodo di maternità, la legge prevede che il licenziamento debba considerarsi nullo e stabilisce:
- l’ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;
- la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto solo quanto percepito attraverso un’altra occupazione (l’indennità non può comunque essere inferiore alle cinque mensilità);
- il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione;
- il cosiddetto diritto di opzione a favore della lavoratrice, ossia la possibilità per quest’ultima di scegliere, in luogo della reintegra, il pagamento di un’indennità pari a quindici mensilità.
Comunque, le consiglio di farsi seguire da un ufficio vertenze del sindacato di categoria. Se mi scrive in quale città lavora e che CCNL le applicano, posso indicarle un ufficio più vicino.
Spero di esserle stato d’aiuto e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti,
Mario
Buongiorno mmmmmm,
in linea generale il datore di lavoro può decidere il periodo di ferie, in particolare se si stratta di ferie collettive.
Tuttavia può tenere in considerazione le esigenze dei lavoratori con specifiche esigenze o attenersi a eventuali accordi aziendali in materia di ferie stipulati con i sindacati.
Insomma, provi a parlare col suo datore di lavoro e trovare un accordo. In alternativa, contatti un suo rappresentante sindacale o se vuole posso indicarle un ufficio più vicino a lei, se mi dice in quale città lavora.
Se mi indica inoltre con precisione quale CCNL metalmeccanico le viene applicato (dovrebbe essere scritto sulla sua lettera di assunzione o sulla busta paga), posso fare una verifica sugli articoli che le interessano.
Le consiglio comunque di informarsi e verificare anche dell’esistenza di eventuali accordi sulle ferie, così da capire se ci sono delle specifiche rispetto a quanto scritto sul contratto nazionale.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Symon,
per il punto 1 basterà un semplice certificato medico da inviare all’azienda. Quindi sì, che non sia di natura cronica o psichica.
Per il punto 2 il “regolare” si intende per legale, corretto o che, come ha scritto lei, deve informare il datore di lavoro della sua malattia.
Spero di essere stato ulteriormente chiaro e di supporto.
Saluti,
Mario
Buongiorno Vivi,
ecco i contatti della UILA Napoli:
Corso Arnaldo Lucci 121
80142 Napoli
Tel. 081.282702
Fax 081.281234
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Vivi81,
vista la sua situazione, non può licenziarsi durante il suo periodo di malattia .
Le ricordo che per avere la disoccupazione deve essere licenziata dal suo datore di lavoro. Se dà le dimissioni, non riceverà l’indennità di disoccupazione.
Le consiglio infine di rivolgersi a un ufficio sindacale che potrà assisterla al meglio, anche per recuperare il mensile.
Se mi indica la città dove lavora, le posso indicare un ufficio della rete UIL più vicino a lei.
Il CCNL è quello del settore agricoltura, giusto?
Saluti,
Mario
Buongiorno Shuffle,
l’articolo 125 del CCNL Turismo fissa intanto il periodo che va per anno, dove per anno si intende dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Se il lavoratore si ammala o si infortuna più volte nel corso dell’anno, i relativi periodi di assenza sono cumulabili. Quindi, per rispondere alla sua prima domanda, visto che i giorni di malattia sono cumulabili, credo sia giusta la prima ipotesi.
Secondo l’articolo 126 del CCNL Turismo può chiedere l’aspettativa per un periodo massimo di 120 giorni alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo successivo ai 180 giorni di malattia sia considerato di aspettativa senza retribuzione.
Deve inviare una raccomandata A.R. (con ricevuta di ritorno) prima del 180° giorno di assenza per malattia. Nella lettera dovrà dichiarare di accettare le suddette condizioni.
Al termine di questo periodo, se non rientra, il datore di lavoro potrà licenziarla. Questo periodo comunque è utile ai fini dell’anzianità di servizio se continua a lavorare.
Spero di essere stato chiaro e utile.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo
cordiali saluti,
Mario
Buongiorno be.angela,
l’articolo 163 del CCNL Terziario prevede l’aspettativa per tossicodipendenza.
Deve fare domanda all’azienda di aspettativa non retribuita per assistere durante il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Tuttavia il servizio per le tossicodipendenze deve attestare la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Questo periodo può essere frazionato solo se l’autorità sanitaria competente, in questo caso il SERT, ne certifichi la necessità.
La domanda deve essere presentata al suo datore di lavoro corredata dai documenti necessari scritti dai servizi sanitari o dalle strutture preposte.
Se invece per dipendenze intende un familiari con handicap, l’articolo 164 prevede diversi tipi di agevolazioni che si rifanno alle leggi in vigore.
Se vuole ulteriori chiarimenti in merito, mi faccia sapere o, se ritiene opportuno, mi scriva all’indirizzo email consulenza@sindacato-networkers.it
Cordiali saluti,
Mario
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