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Buongiorno,
sì, in caso di perdita involontaria dell’occupazione (licenziamento, non dimissioni) ha diritto alla Naspi.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
immagino che questo sia stato scritto dall’azienda nel contratto individuale.
Dato che si prospetta una situazione peggiorativa rispetto alle condizioni previste dal Ccnl sul preavviso, le consiglio di rivolgersi ai colleghi della Uilm presenti nella città/provincia dove lavora per verificare bene il suo contratto ed eventualmente agire per vedere riconosciuti i suoi diritti.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
grazie per la precisazione.
L’orientamento giurisprudenziale dice che l’azienda dovrebbe applicare il Ccnl corrispondente all’attività “effettivamente” esercitata dall’imprenditore.
L’Ispettorato del lavoro, inoltre, potrebbe sanzionare il datore di lavoro che gode di “crediti privilegiati” nei confronti dei suoi debitori non essendo più un’azienda artigiana.
Bisogna capire pure se l’azienda è aderente o aderirà a un’associazione datoriale che firma un Ccnl di categoria che intende applicare. Questo vincolerebbe l’azienda all’applicazione del relativo Ccnl.
In linea generale, per evitare controversie di tipo vertenziale, sarebbe auspicabile che il datore di lavoro senta anche i suoi dipendenti sui cambi di Ccnl che vorrà mettere in atto.
In ultima istanza, si potrebbe trovare un punto di incontro con le conciliazioni in sede di Direzione territoriale del lavoro o a livello sindacale.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
come previsto dal D.lgs. n. 66/03, poi modificato dal D.lgs. n. 213/04, il lavoratore ha diritto al godimento di almeno 4 settimane di ferie nell’anno feriale di maturazione.
Da Ccnl si deve trovare di comune accordo il periodo di godimento delle ferie.
Da Ccnl (articolo 16) inoltre, il periodo di ferie può aumentare all’aumentare degli anni di anzianità.
Se avete difficoltà nel far rispettare quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, le consiglio di sentire i colleghi della Uiltec presenti nella sua città o provincia.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
le ho risposto qui: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/cambio-inquadramento-azienda-e-ccnl-obbligo-o-no/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in generale l’azienda ha la facoltà di applicare un Ccnl diverso dall’attuale. L’importante è che vengano garantiti i diritti acquisiti dai lavoratori fino al momento del cambio.
Le consiglio comunque di sentire i colleghi della categoria presenti nella sua città o provincia che firma il Ccnl di arrivo, per valutare la necessità di un’intesa che sancisca il cambio di Ccnl.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
la maturazione delle ore di permesso retribuite avviene dal momento dell’assunzione calcolata sui dodicesimi. L’articolo 32 del suo Ccnl prevede almeno 56 ore di permessi retribuiti (per le aziende fino a 15 dipendenti) da usufruire a gruppi di 4 o 8 ore con una maturazione dei permessi calcolata sui dodicesimi.
Consideri inoltre, a titolo informativo, che il Ccnl che le applicano è peggiorativo rispetto ai Ccnl di settore firmati da Cgil, Cisl e Uil. In particolare, anche per quanto riguarda l’articolo sui permessi retribuiti.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
verrà trattenuta l’indennità di preavviso per i giorni non lavorati nelle competenze di fine rapporto.
In linea generale, salvo accordo tra le parti, il preavviso va lavorato.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
il migliore consiglio che posso darle è di valutare bene con l’assistenza di un ufficio sindacale.
Se mi scrive in quale città lavora e quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano, sarò lieto di indicarle una sede più vicina a lei.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
lo smart working può essere svolto ovunque salvo garantire le condizioni di sicurezza negli accessi. Basta comunicarlo. È questo che lo rende diverso dal telelavoro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea generale potrebbe rischiare una sanzione amministrativa. Va comunque approfondita la sua situazione contrattuale con i colleghi della Uiltemp.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in effetti se firma le dimissioni, salvo che per giusta causa e non abbia l’opposizione del datore di lavoro, non ha diritto alla dis-coll.
Provi a sentire i colleghi della UILTemp Umbria:
Email: umbria@uiltemp.it
Telefono: +39 0744 427061
Responsabile Roberta GiovanniniSaluti,
Mario
Si figuri, è stato il minimo che si potesse fare.
Mi spiace non riesca a venirne a capo.
Spero comunque che almeno quei riferimenti di legge che le ho dato possano aiutarla in qualche modo.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
diciamo che in generale il passaggio da full time a part time è previsto per casi come malattia, gestione della vita familiare o assistenza di familiari con problemi di malattia.
Questa operazione è disciplinata di solito dai Ccnl applicati dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Mentre nei casi suddetti il datore è tenuto a fare la trasformazione da full time a part time, nel suo caso potrebbe essere necessario l’accordo tra le parti per definire le condizioni.
Il mio consiglio è di farsi assistere dai colleghi della Uilm che seguono il Ccnl dei metalmeccanici.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
se non è previsto dal bando di selezione che ha vinto, non dovrebbero esserci conflitti.
Se ha problemi, provi a sentire i colleghi della Uil trasporti.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
no, non è contemplata come giusta causa per questo tipo di dimissione.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
facendo riferimento all’allegato IV del Testo Unico su salute e sicurezza, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.Resto a disposizione per ulteriore supporto.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
la legge sull’orario di lavoro prevede che, in mancanza di contrattazione collettiva sul tema, il periodo di riposo è di 10 minuti ogni 6 ore di lavoro.
Per quanto riguarda l’andata in bagno, va consentita da parte del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 2087 del codice civile, per mantenere l’integrità fisica del lavoratore.
Sembra comunque chiaro che serva il buonsenso da ambo le parti nella gestione di queste particolari esigenze, sia in termini di organizzazione del lavoro, sia in termini di diritti dei lavoratori.
Se ritiene necessario ulteriori approfondimenti o ha difficoltà a vedere riconosciuti i suoi diritti sul luogo di lavoro, le consiglio infine di contattare il sindacato di categoria (presumo sia la Uilm) presente nella sua città/provincia. Oppure un rappresentante sindacale presente nella sua azienda.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
rileggendo la sua situazione sulla cassa integrazione, c’è da dire che non è necessariamente a zero ore, nel senso che non possono lavorare mai. Però c’è da dire che il sistema è un po’ opaco.
Se c’è un accordo sindacale per la Cassa sarebbe utile vederlo, in alternativa dovrebbero averle mandato una comunicazione con cui le comunicano la riduzione oraria e le giornate di lavoro.
Per quanto riguarda le ferie, oltre a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, solitamente il datore di lavoro deve sentire le esigenze dei lavoratori prima di disporre la pianificazione delle ferie.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
no, devono considerati. Qui c’è pure la circolare Inps n. 263/1997 che lo specifica: https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20263%20del%2024-12-1997.htm
Non so tuttavia se ci sono stati aggiornamenti o sentenze della Cassazione che abbiano cambiato le cose.
Per questo sarebbe meglio sentire il patronato. Se non ha già contattato l’Ital Uil, le giro il sito web con tutti i riferimenti sul territorio: http://www.italuil.it/jsps/233/ALTRE_VOCI/234/Sedi_IT.jsp?id=234®ioni=*
Spero possa risolvere presto il suo problema.
Cordialità,
Mario
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