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Buongiorno,
sì, esatto, può svolgere un lavoro autonomo se non è in concorrenza col suo lavoro da subordinato.
Di conseguenza sarà solo sua cura lavorare nelle ore in cui non è impegnata col rapporto di lavoro subordinato.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
se non le spetta alcuna detrazione o trattamento integrativo, sarà il datore di lavoro a fare l’eventuale conguaglio a fine anno in busta paga.
Per ogni ulteriore supporto le consiglio di contattare pure un Caf Uil.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
chiaro che siamo davanti a un uso della 104 senza il suo consenso preventivo, oltre alla gestione delle ferie che aggrava la situazione del suo datore di lavoro.
Le consiglio di sentire i colleghi della sua categoria della Uilm presenti nella città dove lavora, così da avere assistenza legale più specifica sul punto.
Qui trova i contatti: https://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Cordialità,
Mario
Buonasera,
sì, se il preavviso parte il 16 gennaio.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
provo a rispondere per punti, così come ha fatto le domande, per agevolare la comprensione:
1) Sì, sono 15 giorni di calendario. No, i giorni di preavviso sono uguali anche per i part time, non si dimezzano. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
2) No.
3) No, il sistema informatico del modulo online previsto sul sito del ministero del lavoro, invierà una Pec pure all’azienda quando finirà di compilarlo.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
sì, in linea generale è così come scritto da noi nel forum.
Tuttavia, bisogna capire se dopo la data di scadenza del contratto, l’azienda la farà continuare a lavorare o meno poiché potrebbe determinare la conversione automatica in un contratto a tempo indeterminato.
Secondo il decreto legislativo 81 del 2015 infatti al termine dell’apprendistato entrambe le parti sono libere di recedere dal contratto.
Consideri pure che se l’azienda ha usufruito della cassa integrazione durante la pandemia da Covid-19, la durata dell’apprendistato viene prorogata e viene spostata in avanti la scadenza del contratto, in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Le consiglio di contattare comunque i colleghi della UILM presenti nella città/provincia dove lavora per un’assistenza sul territorio e più precisa.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
ecco i contatti di Angela Bigheretti della UILTuCS Montecatini:
E-mail: angela.bigheretti@uiltucs-toscanacentro.it
Telefono: 3929048266
Ho già avvisato la collega sulla sua richiesta di supporto sindacale.
Cordialità,
Mario
Buon pomeriggio,
deve rivolgersi al suo medico curante che dopo accurata visita le farà il certificato medico per malattia professionale, se ci sono i presupposti.
Una volta ottenuto il certificato medico, deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi.
La denuncia tardiva determina la decadenza del diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Si rivolga a un patronato se ha necessità di farsi assistere e per informazioni più specifiche.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
l’articolo 179 del Ccnl Terziario (o Ccnl Commercio che dir sì voglia) disciplina le missioni del personale.
L’ultimo paragrafo del suddetto articolo prevede che per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
Le suggerisco inoltre di rivolgersi a un nostro sportello sindacale e con loro verificare sia la lettera di assunzione, il regolamento aziendale (se presente) e se il tutto è compatibile con le norme previste dal Ccnl del terziario.
Cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina, può trovare un nostro ufficio UILTuCS più vicino a lei.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
non so di quale categoria sindacale siano ma evito di commentare perché non conosco il contesto aziendale.
Provi comunque a fare presente ai colleghi o all’ufficio del personale quanto le ho scritto nel precedente commento.
Se mi scrive in quale città lavora e quale Ccnl le applicano, posso provare a indicarle pure un ufficio sindacale utile per la sua categoria.
Spero possa tornarle utile.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
ecco i contatti della UILTuCS Napoli:
Corso Umberto I, 35 – 80138
Tel. +390815527847
Fax +390815527432
Web uiltucscampania.it
E-mail napoli@uiltucs.eu – segreteria@uiltucscampania.comCordialmente,
Mario
Buongiorno,
intendendo dal suo racconto che la titolare (così come è nelle facoltà della lavoratrice) non vuole proseguire il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ha la possibilità di farlo senza preavviso secondo l’articolo 12 del Ccnl di categoria (ma questo, in linea generale, è un principio valido per tutti i tipi di contratti).
Cosa diversa invece per quanto riguarda le mansioni realmente svolte e quanto previsto dal suo contratto individuale.
Potrebbe chiedere in tal caso il pagamento delle differenze retributive per il livello di inquadramento corretto.
Le consiglio quindi di rivolgersi a un nostro ufficio sindacale e farsi assistere per valutare bene tutta la documentazione necessaria per far valere i suoi diritti.
Se mi scrive in quale città lavora, sarò lieto di indicarle un nostro ufficio più vicino a lei.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
sì, in linea generale l’azienda può obbligare all’uso della mensa aziendale solo per chi acquista il cibo in mensa.
Consideri pure che in generale il servizio mensa è appaltato a una società esterna che definisce le regole.
Anche con le restrizioni da Covid19, portare cibo dall’esterno sarebbe un grosso rischio e violazione delle norme igieniche e di sicurezza.
Di contro, l’azienda potrebbe realizzare uno spazio a mo’ di refettorio con sedie e tavoli per chi vuole consumare cibi portati da casa o più in generale dall’esterno.
Questo ultimo è previsto nel caso in cui (da vedere l’allegato IV, punto 1.11.2 del Testo unico su salute e sicurezza sul lavoro) più di 30 dipendenti rimangano nello stabilimento durante gli intervalli di lavoro.
Spero di aver dato una risposta esaustiva.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
se ho capito bene dal titolo del thread, le applicherebbero il Ccnl Multiservizi.
Se lavora per la Pubblica Amministrazione, dovrebbe avere l’applicazione di un Ccnl diverso, salvo che sia sotto società terze.
Nel caso del Multiservizi, ecco di seguito le tabelle retributive per i rispettivi livelli di inquadramento (trovi quello che le hanno proposto:
- stipendio di 1.979,44 euro per i lavoratori inquadrati al livello Q, di cui 1.411,23 euro di stipendio minimo e 36,15 euro di altri elementi (di cui 25,82 euro indennità di funzione);
- stipendio di 1.831,75 euro per i lavoratori inquadrati al livello 7 (settimo livello), di cui 1.289,36 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.651,25 euro per i lavoratori inquadrati al livello 6 (sesto livello), di cui 1.116,15 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.426,92 euro per i lavoratori inquadrati al livello 5 (quinto livello), di cui 898,06 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.348,91 euro per i lavoratori inquadrati al livello 4 (quarto livello), di cui 821,08 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.329,68 euro per i lavoratori inquadrati al livello 4 par. 125 (quarto livello par. 125), di cui 801,85 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.282,69 euro per i lavoratori inquadrati al livello 3 (terzo livello), di cui 756,94 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.262,00 euro per i lavoratori inquadrati al livello 2 par. 115 (secondo livello par. 115), di cui 737,71 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.223,50 euro per i lavoratori inquadrati al livello 2 (secondo livello), di cui 699,21 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi;
- stipendio di 1.164,52 euro per i lavoratori inquadrati al livello 1 (primo livello), di cui 641,48 euro di stipendio minimo e 10,33 euro di altri elementi.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
se mi indica il ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) che le applicano, posso provare a darle una risposta più precisa.
Consideri comunque in generale che se non c’è un accordo individuale e/o collettivo che disciplina gli eventuali ritardi, il lavoratore è tenuto a rispettare l’orario di lavoro e il datore di lavoro può prendere provvedimenti disciplinari in base all’entità del ritardo e al numero di volte che questo accade.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
scusi se rispondiamo solo adesso.
Le consigliamo comunque di rivolgersi ai colleghi della Uilm che seguono il Ccnl metalmeccanici per avere un supporto più specifico.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
purtroppo dopo la comunicazione di dimissioni online, ha 7 giorni per poter cancellare la comunicazione.
Passato quel periodo, il processo di dimissioni diventa definitivo.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea di massima, sì, può farlo, indicando il giorno esatto di decorrenza del mese in cui vuole far partire il periodo di dimissioni (verifichi sul suo ccnl di riferimento).
Consideri pure che il datore di lavoro, ricevendo la comunicazione di preavviso, può di sua iniziativa far cessare il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso ma dovrà pagare l’indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non lavorato.
Sono aspetti che comunque vanno approfonditi anche con il contratto individuale alla mano.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in primis, le chiederei se ha provato a parlare del problema con la sua titolare per trovare una mediazione o un’organizzazione del lavoro tale da farle chiudere il locale in orario con il suo contratto.
Detto questo, l’articolo 149, secondo paragrafo, del Ccnl pubblici esercizi prevede che per gli esercizi minori la pulizia dei locali e del posto di lavoro dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Dato comunque quanto ha scritto sul mancato pagamento delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario dopo le 19.30, andrebbe valutata bene la sua situazione contrattuale, anche rispetto al livello di inquadramento e alle mansioni svolte.
Se mi scrive in quale città lavora, le indico volentieri un nostro ufficio territoriale, così da valutare nello specifico il suo caso.
In alternativa, può trovare i nostri contatti cliccando sulla mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
la invito a vedere il post di risposta a una domanda simile alla sua con tutti i dettagli per la richiesta del permesso per i donatori di sangue: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/imformazioni-sul-permesso-donazione-sangue/#post-6794
Cordialmente,
Mario
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