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Salve Short,
Le dimissioni per giusta causa sono un diritto del lavoratore in presenza di un grave inadempimento datoriale agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro. E’ l’Inps che le richiederà, nel momento in cui presenta la richiesta di erogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, di dimostrare la giusta causa nelle sue dimissioni. Purtroppo non credo che quanto da lei dichiarato sia sufficiente per ricorrere alla giusta causa. Se è in grado di dimostrare che il suo percorso di apprendista è stato molto carente ed inoltre ha dovuto fare molte ore di straordinario lei potrà, alla chiusura del suo rapporto di lavoro, richiedere quanto le spetta, compreso l’inquadramento contrattuale corretto e il pagamento di tutte le ore straordinarie.
Il mio consiglio è di farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio; se vuole indicarci dove risiede potremmo indirizzarla ad ua ns. ufficio. Noi siamo della Uil.
Saluti, Gioia
Salve mirco 18,
a Bologna ci trova al seguente indirizzo.
Uiltucs, via Delle Lame, 98 Bologna
Tel.: 051 550502 – Consiglio di contattarli per fissare appuntamento.
Per quanto riguarda il responsabile di cui parla, ci sono senz’altro degli abusi e delle cose non corrette nel rapporto di lavoro che lei descrive se è in grado di dimostrarle può anche lui utilizzare i ns. servizi allo stesso indirizzo; credo ne valga la pena.
Saluti, Gioia
Salve Ezio,
a questa domanda le ho risposto nella sua precedente richiesta,
saluti, Gioia
Salve Ezio,
mi scuso per il ritardo con la quale rispondo, spero di esserle ancora utile.
Il CCNL Metalmeccanici Anpit Cisal prevede all’art. 146 che, cito testualmente:
” Qualora l’azienda richieda al lavoratore l’utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore, dovrà essergli corrisposto il rimborso delle spese carburanti, lubrificanti, per rischio d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al 60% del costo km. ACI.”
L’art. 147 del suddetto CCNL – Trasfertisti – cito:
” Ai trasfertisti (installatori d’impianti, manutentori esterni o presso terzi, ecc.) oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei limiti della normalità o nei limiti indicati dall’azienda, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto b) dell’art. 146 avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a) dello stesso articolo e alle condizioni ivi precisate.”
punto b) art. 146 – rimborso spese non documentabili, purchè analiticamente indicate dal dipendente, fino ad un importo giornaliero di € 12,00;
punto a) art. 146 – rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purchè analiticamente documentate e nei limiti della normalità o del’autorizzazione aziendale ricevuta.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l’azienda non può in modo unilaterale decidere che il lavoratore è in permesso non retribuito, deve concordare con i lavoratori o i loro rappresentanti e in ogni caso, qualora esistano motivazioni valide, si possono utilizzare i permessi retribuiti.
Le consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale del suo territorio per farsi assistere e tutelare, noi siamo della Uil, ci faccia sapere dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Spero di esserle stata uile e scusi ancora per il ritardo, saluti
Gioia
Buonasera Mirco18,
se non riesce a trovare un accordo col suo datore di lavoro nel farsi riconoscere un livello di inquadramento superiore e relativa retribuzione secondo il contratto nazionale, dovrà rivolgersi a un sindacato che analizzando la sua busta paga, le mansioni da lei svolte e la lettera di assunzione, potrà rappresentarla – tramite delega sindacale – e richiedere quanto dovuto.
Sarà importante inoltre avere dei documenti/testimonianze che accertino le sue mansioni di livello superiore.
Se mi scrive la città in cui lavora, posso indicarle un nostro ufficio più vicino a lei. Oppure, può consultare la mappa dell’Italia nella colonna di destra del nostro sito web.
Cordialmente,
Mario
Sì, in effetti potrebbe variare un po’ e giustamente bisogna capire perché. Ti consiglio di rivolgerti a un nostro ufficio nella tua città e far controllare la tua busta paga e l’eventuale lettera di rinnovo del contratto, così da capire bene insieme ai nostri colleghi la tua situazione.
Se vuoi, puoi già prendere i contatti cliccando sulla regione della mappa dell’Italia che trovi qui a destra oppure se mi dici la città dove lavori, posso indicarti un nostro ufficio più vicino a te.
Saluti,
Mario
Buongiorno AnnaCrea,
sì, può accedere alla Naspi.
Deve comunque definire il tipo di lavoro che ha svolto: se è lavoro occasionale accessorio, lavoro autonomo occasionale e collaborazione occasionale.
Aldilà di questo, per fare domanda deve farla esclusivamente tramite il sito dell’INPS oppure tramite un patronato abilitato al servizio, o al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
A pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:
- dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
- dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Lcudst,
la retribuzione lorda mensile del CCNL Terziario ad agosto 2017 per uno sviluppatore software al IV livello è di 1.616,68 euro.
Considera che questa cifra è al netto del Terzo Elemento Nazionale o Provinciale che varia da 2,07 a circa 12 € al mese.
Resto a disposizione per ulteriori richieste.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Studiocel,
come nel caso precedente che può vedere in questa pagina, quando si ritorna a lavorare, il diritto alla Naspi del periodo precedente decade.
L’indennità di disoccupazione si calcola sull’ultimo stato reale da disoccupato.
Qui può trovare la circolare INPS che spiega come decade il diritto alla Naspi: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
Tuttavia, se vuole approfondire la sua vicenda, le consiglio di rivolgersi a un patronato della sua città.
Se mi dice la città dove lavora, le posso indicare un ufficio più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Humetta,
l’articolo 17 del vostro contratto nazionale indica la stipula di un accordo scritto in tempo utile tra azienda e lavoratori proprio relativo alla flessibilità dell’orario di lavoro.
Se questo non avviene, provi a parlarne col datore di lavoro. Se ha esito negativo, le consiglio di rivolgersi a un nostro ufficio sindacale della sua città.
Se vuole può già trovarlo cliccando sulla mappa dell’Italia che trova a destra nel nostro sito oppure se mi scrive la città, le indico volentieri l’ufficio più vicino a lei.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Troxy26,
date le circostanze, le consiglio di parlare con i colleghi dell’ufficio di Bari.
Ecco i recapiti:
Via C. Rosalba, 47/O
Tel: +39 080 5227763 – 5619268 – 5641918
Fax: +39 080 5212326
E-mail: info@uiltucspuglia.itDopo aver fissato un appuntamento in sede, porti con sé tutti i documenti di lavoro che ha a disposizione (per esempio, le ultime buste paga, l’eventuale lettera di assunzione).
Cordialità,
Mario
Buongiorno Fania,
sì, il datore può rifiutare la concessione dell’anticipo del TFR.
Può ripresentare la domanda l’anno successivo.
In linea generale, anche se ha i requisiti – come nel suo caso per l’acquisto della casa – l’impresa può consentire l’anticipazione del tfr fino a un massimo del 10% dei lavoratori che ne hanno diritto o più in generale del 4% del numero totale dei dipendenti.
La cifra dei lavoratori da considerare per il calcolo degli aventi diritto è quella relativa al numero dei dipendenti presenti all’inizio di ogni anno.
Le consiglio comunque di leggere il suo CCNL metalmeccanici di riferimento perché potrebbero esserci altri riferimenti per calcolare il numero dei dipendenti.
Inoltre, a seguito di alcune sentenze della Cassazione, sembra che per le aziende con meno di 25 dipendenti non sia prevista l’anticipazione del TFR.
In aggiunta, deve considerare se avete accantonato il vostro TFR in un fondo o se lo avete lasciato in azienda.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Holly77,
sì, in busta paga deve risultare la voce indicata nella comunicazione che le hanno inviato precedentemente.
Si tratta di un aumento definito da contratto collettivo o con accordo aziendale? Quale voce sta scritta in busta paga relativa all’aumento?
Se l’azienda è disposta a darle la differenza mancante, gliela farà avere nelle prossime buste paga secondo un accordo (sempre scritto) tra le parti.
Faccia comunque una comunicazione all’azienda il prima possibile.
Altro consiglio che posso darle è di fare controllare sia la lettera relativa all’aumento, sia la sua busta paga a un ufficio sindacale, così da verificare che tutte le voci siano a posto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Danny,
in linea generale, sì, dovrebbe riattivarla.
Tuttavia, visto il suo caso le consiglio di rivolgersi a un ufficio sindacale che rappresenta i dipendenti pubblici.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Troxy26,
potrebbe dare le dimissioni per giusta causa anche se deve avere le condizioni e i motivi per farlo.
In questo caso è prevista la Naspi.
Per sicurezza e per una risposta più precisa, le consiglio di far vedere i suoi documenti a un ufficio sindacale.
Se mi indica quale CCNL le applicano e la città dove lavora, posso indicarle un ufficio più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Ecco i contatti della nostra sede UILTuCS ad Alessandria:
Via Fiume, 10
Tel.0131287711Fax 0131267875
Segr. Gen. Settimo Maura
E-mail: alessandria@uiltucs.itCordialmente,
Mario
29 Maggio 2017 alle 14:22 in risposta a: Le giornate di corsi di aggiornamento vengono pagate? #5739Buongiorno Humetta,
ecco cosa prevede l’articolo 58 del CCNL Acconciatura estetica e parrucchieri relativo all’aggiornamento professionale:
– viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi all’interno dell’orario di lavoro, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia;
– una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
– le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le parti concordano nell’individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
Inoltre, se lei dovesse essere in malattia, non dovrebbero esserci problemi o detrazioni dalla busta paga, in quanto la malattia – con relativo certificato – giustifica la sua assenza da lavoro o dal corso.
Il corso è finanziato privatamente dall’azienda o partecipa ai corsi finanziati tramite Fondartigianato, per esempio?
Infine le consiglio di rivolgersi a un nostro ufficio sindacale della sua città per avere ulteriore supporto preciso sul suo caso.
Se mi scrive la città dove lavora, le posso indicare un nostro ufficio oppure può consultare la mappa dell’Italia qui a fianco.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Norin,
l’articolo 66 relativo all’aspettativa non retribuita del CCNL Uneba recita così: “fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio”. Quindi, se l’azienda ha particolari esigenze che prevedono la sua presenza fino al 20, possono trattenerla in servizio.
Le consiglio in questo caso di provare a chiedere la motivazione di questo spostamento di data di inizio della sua aspettativa non retribuita.
Per quanto riguarda le sue dimissioni, secondo l’articolo 71 sono 15 giorni di preavviso (usando la lettera raccomandata) per i lavoratori inquadrati al sesto livello.
I termini di preavviso iniziano dalla fine del mese o dal giorno 16 di ogni mese.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Norin,
immagino sia un’aspettativa non retribuita per malattia. Ma avendo una sua conferma si potrebbe essere più precisi.
In questo caso, l’aspettativa – secondo l’articolo 181 del CCNL Commercio – deve essere supportata da regolari certificati medici che indicano il periodo in questione.
Il datore di lavoro deve dare solo una risposta scritta fissando la scadenza del periodo di aspettativa.
In caso di malattia (o per maternità, o infortunio per esempio) il datore di lavoro non può decidere il periodo.
Mi faccia sapere.
Cordiali saluti,
Mario
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