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Salve France_horse,
come già detto nella precedente risposta, per effettuare la chiusura anticipata di un contratto a termine, bisogna effettuare tale procedura alla DDL (ex Uff. Provinciale del lavoro).
Lei si può rivolgere per ulteriore assistenza al seguente indirizzo:
Uilcom, Via Campanini, 7 – Milano. – Tel.: 02 671102601
Li contatti per eventuale appuntamento, un saluto
Gioia
Salve France_horse,
ulteriori informazioni che possiamo darle sono:
1) se lei è assunto dall’agenzia interinale sarà la stessa agenzia che la dovrà licenziare.
2) la modifica di legge intervenuta sullo “Statuto dei lavoratori” modifica i criteri di tutela dei lavoratori dipendenti.
3) il contratto a tempo determinato può essere rescisso solo attraverso un accordo alla DDL (ex Uff. Prov. del lavoro), a quel tavolo ci può anche essere una integrazione economica.
Come già suggerito dal mio collega lei non si deve dimettere e nel momento in cui dovesse ricevere la lettera di licenziamento, si deve immediatamente rivolgere ad una struttura sindacale. L’agenzia interinale potrebbe anche suggerirle un lavoro con altra azienda.
Noi siamo della Uil se vuole dirci dove risiede possiamo indicarle un ns. ufficio presso la sua città.
Saluti, Gioia
Buongiorno France_horse,
visto che non è in prova (secondo il CCNL telecomunicazioni, i lavoratori a tempo determinato hanno solo 20 giorni di prova), l’azienda deve comunicarle con preavviso (2 mesi, nel suo caso, sempre secondo il CCNL Telecomunicazioni) il licenziamento. Se l’azienda non lo fa, deve pagarle un’indennità di mancato preavviso pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo solitamente si basa sulla mancata fiducia da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente a seguito di atti gravi tipo furto nei luoghi di lavoro, assenze ingiustificate, molestie sessuali, ecc.
La gravità è l’elemento di discriminazione tra il primo e il secondo caso di licenziamento suddetto.
Per avere anche l’indennità di disoccupazione, deve essere licenziato. Così potrà richiedere la Naspi all’INPS. Mentre con l’ultima busta paga le sarà dato quanto dovuto in fase di liquidazione.
Cordialmente,
Mario
Salve Qwerty,
avevo visto anch’io quelle sentenze. Le sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite fanno giurisprudenza.
Comunque, la legge in generale fa riferimento alla contrattazione collettiva per il periodo di prova. Il documento che le avevo linkato si rifà a un sindacato della sua categoria. Quindi credo sia il più affidabile.
Tuttavia, le chiedo: ha siglato un periodo di prova nel contratto di assunzione? Anche questo aspetto può aiutare a capire il suo caso.
In tutti i casi, le consiglio di rivolgersi a un sindacato dei metalmeccanici, così da confermare quelle informazioni contenute nel documento che ho condiviso precedentemente.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Qwerty,
qui trova le specifiche per i vari ccnl metalmeccanici e per i relativi livelli di inquadramento: http://www.cislverona.it/wp-content/uploads/PROVA.pdf
Come vedrà, in alcuni casi il periodo di prova si rifà ai giorni effettivi, in altri casi ai giorni di calendario.
Cordialità,
Mario
Salve qwerty,
il ccnl dei metalmeccanici non esplicita se il periodo di prova è di calendario o effettivamente lavorato, la mia interpretazione al riguardo, è che si deve intendere come periodo di calendario.
Spero di esserle stata di aiuto, salutti
Gioia
Buongiorno Shuffle,
ecco il numero telefonico della UILTuCS di Milano: 02 7606791.
Contatti un funzionario del settore turismo e ristorazione, così può darle ulteriori informazioni precise.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Sapale,
certo, dovrebbero esserci le ultime tranche d’aumento relative all’ultimo rinnovo del vostro ccnl. Anche se ho letto sul ccnl che l’ultima tranche è del giugno 2015.
Sull’una tantum, mi sembra che il ccnl si riferisca agli anni passati.
Tuttavia, noi siamo il sindacato dei lavoratori del terziario (turismo, commercio, servizi). Provi a sentire i colleghi dei metalmeccanici (UILM).
Probabilmente hanno maggiori informazioni essendo i vostri rappresentanti diretti.
Cordialmente,
Mario
Salve Shuffle,
credo che se il suo cambio di appalto prevede il mantenimento di quanto maturato presso l’attuale società, anche per la malattia varrà lo stesso concetto. Le consiglio comunque, nel momento che subentra la nuova società, di fare nuova richiesta di aspettativa per il periodo restante.
Come già consigliato dal mio collega, le conviene rivolgersi ad uno sportello sindacale nel suo territorio. Noi siamo la Uiltucs, se vuole indicarci dove risiede e lavora potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Salve daftin81,
i requisiti richiesti per poter richiedere lo stato di disoccupazione Naspi sono i seguenti:
– stato di disoccupazione involontaria, si intende la perdita del lavoro per cause indipendentidalla volontà del lavoratore; (no dimissioni)
– minimo 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
– trenta giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precdenti l’inizio della
disoccupazione.
Stante quanto sopra detto se lei si licenzia, non ha diritto all’Aspi. Lei non deve dare nessun preavviso, allo scadere del contratto (qualche giorno prima), comunicherà al datore di lavoro la sua intenzione di non continuare con quel rapporto di lavoro.
Saluti, Gioia
Buongiorno Shuffle,
in linea generale se il passaggio avviene senza soluzione di continuità, dovrebbe portare con sé le anzianità lavorative e le condizioni economiche già in essere.
Tuttavia, vista la complessità della materia alla luce dell’articolo 30 decreto legislativo 122 del 7 luglio 2016 sui cambi di appalto / trasferimento di azienda, le consiglio di rivolgersi a una struttura sindacale del suo territorio, così da poter fornire ulteriori dettagli.
Se mi dice da dove scrive e quale CCNL le applicano, posso indicarle un ufficio più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Sapale,
l’articolo 4 del capitolo secondo del CCNL metalmeccanico Confapi recita così in merito alla stabilizzazione del rapporto di lavoro:
A) Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che con quello di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita.
Bisogna capire quanti mesi di lavoro ha già effettuato. Se ha più di 44 mesi complessivi, può richiedere la stabilizzazione.
Per maggiori approfondimenti, può consultare il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 sul lavoro.
Sugli scatti, so che c’è in corso la trattativa per il rinnovo del vostro contratto collettivo nazionale. Quelli precedenti, dovrebbero essere già presenti nella sua busta paga.
Le consiglio comunque di rivolgersi a una struttura sindacale della UILM presente nella sua azienda o nella città dove lavora.
Cordialmente,
Mario
4 Maggio 2017 alle 12:45 in risposta a: Non avendo in azienda un piano ferie come posso richiederle #5639Salve Gibi,
no di norma non è contemplata l’esclusione dei mesi di luglio e agosto dal piano ferie.
Spero di essere stata esaustiva, saluti
Gioia
Salve DaniDani,
qualora avesse necessità il ns. indirizzo a Bergamo è il seguente:
Uiltucs Bergamo – Via S. Bernardino 72/E – Tel. 035242122
Se necessario conviene tel. per appuntamento.
Saluti ancora, Gioia
Mi scusi DaniDani,
è importante, se dovesse ricevere una lettera di richiamo lei ha 5 gg. per rispondere.
Il mio consiglio è di non farlo da sola, si rivolga ad una struttura sindacale. Noi siamo della Uiltucs, se ci dice dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio. Di nuovo saluti cordiali e scusi il ritardo,
Gioia
Salve DaniDani,
l’art. 136 del CCNL Terziario prevede al 2 capoverso cito:
” Ai sensi dell vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.”
La legge cui fà riferimento l’articolo è il D. Lgs. n.66 dell’8 aprile 2003 art. 5″ il quale al comma 3 dice:
“In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo con il lavoratore ………….ect.” il comma 1 del suddetto art. di legge inoltre dice,
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto”.
Spero di esserle stata utile, saluti
Gioia
Buongiorno GiBi,
bisogna leggere il suo contratto di assunzione per dare una risposta corretta. Se lei ha l’obbligo di lavorare sia durante le festività che la domenica, deve richiedere alla direzione del personale come mai non le hanno fatto fare le sue normali 4 ore di lavoro giornaliero, se invece il suo contratto non prevede tale obbligo, queste giornate saranno retribuite come straordinario e perciò può essere che siano inferiori alle ore normalmente previste.
Il mio consiglio è che faccia verificare ad un ufficio sindacale la sua busta paga, un saluto
Gioia
3 Maggio 2017 alle 11:16 in risposta a: Non avendo in azienda un piano ferie come posso richiederle #5632Buongiorno Sig.ra Giulia,
le ferie sono un diritto del lavoratore che va goduto. Quindi è esclusa l’ipotesi che il suo datore di lavoro non possa darle.
Se lei ritiene che possa violare il vostro diritto alle ferie e una mancata organizzazione del piano ferie secondo le esigenze aziendali e dei suoi colleghi, la strada migliore da seguire è quella di rivolgersi al più presto ai nostri colleghi sardi e avviare un tavolo di discussione sul tema con l’azienda.
Cordialmente,
Mario
28 Aprile 2017 alle 16:05 in risposta a: Non avendo in azienda un piano ferie come posso richiederle #5627Buongiorno GiBi,
le riporto l’articolo 148 del CCNL Commercio che regola la determinazione delle ferie:
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno.
Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.Questo è il quadro generale. Le consiglio comunque di rivolgervi (magari un gruppo di 3-4 lavoratori) a una nostra struttura sindacale della sua città.
Se mi dice dove lavora, le posso indicare un nostro ufficio. In alternativa, può consultare la mappa dell’Italia che trova sulla colonna di destra del nostro sito.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Albermarc,
un’altra cosa che posso aggiungere è che l’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) prevede che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Qualora ci siano le suddette ragioni, l’azienda ha facoltà di farla lavorare nella sede lontana dalla sua abitazione.
Faccia presente anche quanto le ho scritto sopra al suo datore di lavoro o a capire se ci sono davvero le suddette ragioni, visto che, secondo lei, può continuare a lavorare nella sede vicino casa sua.
Cordialmente,
Mario
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