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Gentile des 2016,
non credo che si possa fare molto per impedire la chiusura, è una prerogativa del titolare il quale può decidere, evidentemente, se continuare o meno la propria attività.
Il mio consiglio è di farvi assistere, per tutelare i vs. interessi, da una struttura sindacale del vs.
territorio. Il titolare ha l’obbligo di erogarvi tutto il dovuto previsto dal Vs. CCNL.
Anche la sig.ra in attesa del bimbo, dovrebbe avere la possibilità di accedere alla maternità.
Ci faccia sapere dove risiede e opera, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel suo territorio; noi siamo della Uil.
Un saluto, Gioia
17 Ottobre 2016 alle 15:40 in risposta a: Indennità di disoccupazione per i collaboratori: circolare INPS #5256Buongiorno Roberto,
l’indennità nel suo caso sarà proporzionale all’orario full time.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Pamela,
i buoni pasto sono esenti da tassazione e contribuzione INPS se ogni singolo biglietto non supera i 5,29 euro (7,00 per quello elettronico).
Per le ferie e i permessi, può guardare gli articoli 23 e 24 del suo ccnl di appartenenza, che le link qui: http://www.flai.it/wp-content/uploads/2015/01/CCNL_Quadri-e-Impiegati-agricoli-2014.pdf
Per quanto riguarda i rol, non ho trovato la voce specifica nel suo ccnl. Le consiglio comunque di sentire un rappresentante sindacale della sua categoria per ulteriori approfondimenti e novità contrattuali.
Tra l’altro, è possibile anche che la sua azienda abbia firmato un contratto integrativo aziendale che modifichi (in meglio) le suddette richieste.
Se non ha un collega sindacalista o non sa a chi rivolgersi, mi scriva la città dove lavora e le fornirò i contatti utili.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Roberto,
le ho già risposto nel primo post.
Saluti,
Mario
Buongiorno Roberto,
le ho già risposto nel primo post.
Saluti,
Mario
14 Ottobre 2016 alle 14:29 in risposta a: Indennità di disoccupazione per i collaboratori: circolare INPS #5242Buongiorno Roberto,
all’articolo 55 (indennità) del suo CCNL di riferimento può vedere tutti i casi in cui è prevista l’indennità: http://www.uilfpl.net/2015-11-18-12-18-13/sanita-privata/send/7-sanita-privata/772-aris-ccnl-rsa-e-cdr-2013-2015
Spero di essere stato utile.
Grazie per averci contattato e buon lavoro!
Mario
Buongiorno Lavoratore16,
sì, può fare richiesta di accordo tra lei e il suo datore di lavoro.
Le allego il rinnovo dell’accordo sindacale siglato a maggio 2016 che prevede, all’articolo 17 (tempo parziale), la possibilità di poter fare il passaggio da contratto a tempo pieno a tempo parziale e di concordare un’organizzazione diversa dei turni di lavoro: http://www.federculture.it/wp-content/uploads/2013/01/Verbale-Accordo-Rinnovo-CCNL-_-CGIL-CISL-UIL-_-12-05-2016.pdf
Consideri anche che il mancato assenso, o suo o del suo datore di lavoro, non rientra tra i motivi giustificati per un licenziamento.
Spero di essere stato utile.
Saluti,
Mario
Buongiorno Squeo,
se il ccnl di riferimento è quello della sanità privata associate AIOP, ARIS e FDG, all’articolo 18 recita così: “I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di cui all’art.77”.
Quindi, le consiglio di fare presente il problema alla direzione sanitaria della sua struttura e capire se è stato stabilito a monte tale distribuzione oraria o se il capo reparto ha deciso di testa sua.
In alternativa, le consiglio di sentire anche i rappresentanti sindacali della sua categoria presenti nella struttura dove lavora.
Con la speranza di essere stato d’aiuto, le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Shuffle,
bene. Vuol dire che le applicano il CCNL Turismo Confcommercio, siglato anche da noi come sindacato.
Sì, giustamente l’azienda le ricorda gli articoli (del codice civile, il primo, e del CCNL Turismo, il secondo) cui fa riferimento anche lei.
L’importante, come detto nei post precedenti, che se vuole usufruire anche dei 120 giorni di aspettativa, faccia la raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dei 180 giorni.
Sì, al momento i 180 giorni si contano dall’1 gennaio al 31 dicembre e si riazzerano ogni anno.
Questo è il link al CCNL Turismo Confcommercio cui fa riferimento la sua azienda: http://www.uiltucs.it/pdf/turismo/CCNL_Turismo_Confcommercio_2010.pdf
Sperando di essere stato d’aiuto, non esiti a contattarmi se ha ulteriori dubbi o problemi e le auguro buon lavoro e buona giornata.
Mario
Buongiorno Antobre,
ecco i contatti dei nostri colleghi della UILTuCS Brescia:
Indirizzo: Via Rodolfo Vantini, 18
Telefono: 030 47435Su come muoversi: dipende dal rapporto che ha con l’azienda. Tuttavia, siccome è una procedura prevista dalla legge, non credo possano farle problemi.
Al massimo, credo possano indicarle una strada alternativa al sindacato come la Direzione provinciale del lavoro o la commissione di certificazione ma il risultato non cambierebbe.
Quindi, può rivolgersi direttamente al sindacato, spiegare le sue necessità e valutare ulteriormente come procedere con i colleghi bresciani.
Provi a sentirli telefonicamente o andare direttamente in sede per fissare un appuntamento.
Grazie ancora per averci contattato e buona giornata,
Mario
Buongiorno Giack6,
leggendo l’articolo G10 (modalità applicative mercato del lavoro), mi sembra che il numero percentuale del 16% riguardi il numero complessivo dei lavoratori sia a tempo determinato e sia in somministrazione a tempo determinato, dato che nel primo paragrafo dell’articolo si può leggere “in caso di contemporaneo utilizzo”.
Quindi, per rispondere al suo quesito iniziale, direi di sì, che il contratto a somministrazione rientra anche nella percentuale.
Spero di essere stato di aiuto.
Resto a disposizione e le auguro una buona giornata,
Mario
Buongiorno Giack6,
quale CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) le applicano?
Nel CCNL Commercio, all’articolo 66 del contratto, la percentuale fissata è del 28% ed è cumulativa sia dei contratti a tempo determinato sia dei contratti stipulati da agenzie di lavoro.
In attesa di riscontro, la ringrazio per averci contattato e le auguro una buona giornata.
Mario
19 Settembre 2016 alle 16:57 in risposta a: Indennità di disoccupazione per i collaboratori: circolare INPS #5187Buonasera Sig.ra Mafrica,
ecco i contatti della UILCA di Milano:
E-mail / Sito Web: segreteria@uilcalombardia.it
Indirizzo struttura: Via Campanini 7
Telefono: 02/671102900
Provi a fare una telefonata per fissare un eventuale appuntamento.
Grazie per averci scritto e le auguro di risolvere bene la sua vicenda.
Saluti,
Mario
Di nulla!
Sì, può usufruirne.
Tuttavia lei deve decidere se continuare a lavorare per l’attuale azienda o trovare un modo per chiudere il rapporto di lavoro.
Nel primo caso, c’è anche la possibilità di richiedere l’aspettativa.
Comunque per farsi un quadro più chiaro e preciso le consiglio di leggere le informazioni presenti sul sito dell’INPS.
In base a quelle informazioni e alla sua situazione personale/familiare potrà scegliere la strada da seguire.
Cordialità,
Mario
19 Settembre 2016 alle 15:12 in risposta a: Indennità di disoccupazione per i collaboratori: circolare INPS #5174In aggiunta, come può leggere nel primo post che abbiamo pubblicato, c’è stata una proroga della legge sulla Dis-Coll fino al 31 dicembre 2016.
Saluti,
Mario
19 Settembre 2016 alle 15:10 in risposta a: Indennità di disoccupazione per i collaboratori: circolare INPS #5173Buongiorno Sig.ra Mafrica,
prima di fare qualsiasi azione, le consiglio di portare la documentazione in suo possesso relativa al rapporto di lavoro a un ufficio sindacale.
Dopo aver preso visione, sarà più chiara la dinamica del suo rapporto di lavoro e più facile prendere una decisione.
Per quello che ha scritto, sembra che ci siano delle anomalie.
Se mi dice il settore lavorativo e la città dove lavora, posso indicarle un ufficio a cui rivolgersi.
Saluti,
Mario
Buongiorno Serena,
se si licenzia non ha diritto alla disoccupazione.
Per poter usufruire della legge 104, deve dimostrare una grave disabilità del parente (genitore, per esempio).
L’ente erogatore dei contributi per usufruire della legge 104 è l’INPS, non l’azienda.
Per maggiori informazioni, può visitare il sito dell’INPS alla relativa pagina sulla legge 104: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10268
Sul licenziamento per giusta causa (difficoltà economica aziendale), dovrebbe trovare un accordo con l’azienda.
Spero di essere stato utile.
Saluti,
Mario
Buongiorno Eleo87,
abbiamo un ufficio pure a Monza.
Ecco i contatti e i giorni di apertura:
UILTuCS di Monza e Brianza
SERVIZIO VERTENZE presso la CST UIL di Via Ardigò, 15.
Apertura: lunedi, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.Per info e appuntamenti: tel. 039/3941939.
Saluti,
Mario
Buongiorno Stefano,
in linea generale, il saldo di ore negativo viene trattenuto nelle competenze di fine rapporto.
Tuttavia, le consiglio di far controllare la lettera di assunzione e le buste paga a un ufficio sindacale per essere più chiari e precisi.
Se mi dice la città in cui lavora, posso indicarle un contatto utile.
Saluti,
Mario
Buongiorno Antobre,
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 prevede che lei possa richiedere un demansionamento volontario alla sua azienda, tramite accordo.
Il rifiuto del demansionamento da parte dell’azienda, secondo la giurisprudenza in materia di demansionamento, non prevede il licenziamento o ancora peggio le dimissioni.
Tra i motivi del demansionamento richiesto dal lavoratore è previsto proprio il miglioramento del rapporto qualità di vita – lavoro. Quindi, la motivazione, secondo me, è più che valida vista la sua situazione.
Inoltre, sempre il decreto prevede che venga stipulato un accordo individuale davanti alle commissioni di certificazione/sindacato/Direzione territoriale del lavoro, per fissare la modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Per fare la richiesta di accordo o avere ulteriori informazioni con documenti alla mano (lettera di assunzione, accordi aziendali di secondo livello), può rivolgersi a un sindacato di categoria cui è iscritto e/o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Se vuole farsi assistere dalla nostra organizzazione, mi scriva in quale città lavora e le darò i contatti utili.
Cordiali saluti,
Mario
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