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Buongiorno,
a mio avviso, può avere dei margini per cambiare il giorno di riposo, qualora fosse necessario.
Basta trovare l’accordo con i colleghi e/o il datore di lavoro sui turni e sui riposi.
Infine, qui posso darle un primo supporto sindacale ma per questioni più complesse e personali, è sempre bene rivolgersi ai colleghi della UILTuCS che operano nel territorio dove lei lavora, così da assisterla nel migliore dei modi e in concreto con i documenti alla mano.
Grazie comunque per la fiducia 🙂
Saluti,
Mario
12 Settembre 2018 alle 11:41 in risposta a: Contratto a tempo indeterminato con anzianita' convenzionale #7195Salve contro_idealista,
per essere esaustivi e non incorrere in possibili errori, bisogna avere in mano la documentazione totale di un rapporto di lavoro. Immagino che l’anzianità convenzionale faccia tra le altre cose riferimento al mantenimento dell’applicazione della legge 300/70; non ritengo che di per sé il ritardo di alcuni giorni nel pagamento dello stipendio, sia sufficiente per richiedere le dimissioni per “giusta causa”; alle altre domande si può rispondere solo dopo aver esaminato la documentazione ed aver avuto un colloquio diretto. Le consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio. Noi siamo della Uil se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns ufficio.
Saluti, Mario
Salve contro_idealista,
malgrado la lunga corrispondenza evidentemente non ci siamo spiegati, ripetiamo:
i suoi diritti derivano da due /tre cose, Il CCNL, gli accordi individuali intercorsi (se ci sono), ed ultimo, la possibile contrattazione aziendale. Abbiamo lungamente analizzato che il CCNL fa decorrere il diritto ad una Diaria o Indennità di Trasferta solo in alcuni casi; resta da analizzare la sua lettera di assunzione nella quale se lei avrà concordato alcuni Benefit, in quel caso e solo in quel caso, ha il diritto di richiederne l’adeguamento. La terza possibilità è che lei e i suoi colleghi chiediate a prescindere dal diritto, il riconoscimento della mensa e un rimborso spese; (Contrattazione aziendale) Ribadiamo che può rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio come già suggerito, per avere ulteriore supporto.
Saluti ancora, Mario
Buongiorno,
affianco le risposte alle sue domande, così da risultare – almeno spero – più chiaro.
D: Attualmente le domeniche hanno una maggiorazione del 10% chiedo se sia normale e se col full time passa al 30%?
R: Sì, è giusta e resterà tale anche col passaggio al full time. Salvo condizioni migliorative che vorrà applicare il suo datore di lavoro. Preciso che la maggiorazione è oraria (lavoro ordinario) e si calcola sulla paga base e la contingenza.
D: Inoltre chiedo se ho diritto ad una percentuale di domeniche a casa durante l’anno col nuovo contratto o comunque una riduzione oraria?
R: Diciamo che dipenderà molto dall’organizzazione del lavoro del bar dove lavora, come per esempio l’organizzazione dei turni, la rotazione del giorno di riposo e la conciliazione della vita professionale e familiare dei dipendenti.
D: Infine chiedo se quando mi verrà fatto il nuovo contratto possa propormi uno stipendio minimo di regola rispetto al ccnl di settore?
R: Consideri che col rinnovo del Ccnl Turismo del 2018, al V livello lei ha una retribuzione minima lorda più o meno composta così (consideri che possono essere voci che non riesco a considerare “online”): paga base 872,02 euro + 522,37 euro di contingenza + Eventuali Terzi elementi + Elementi variabili).
D: E quindi intorno a quale cifra potrebbe aggirarsi? O per fare un esempio possa propormi un contratto anche di 1000 euro (full time indeterminato)?
R: Circa 1.400 euro lordi e una ritenuta fiscale al 23% per un reddito annuo fino a 15mila euro. Quindi, all’incirca sono 1.100 euro nette.
Tuttavia, considera che vanno viste la lettera d’assunzione e la busta paga da un collega della UILTuCS della città dove lavora, per capire bene il suo contratto individuale, quale Ccnl le applicano (se glielo applicano) e se la busta paga è in regola.
Resto a disposizione per ulteriori richieste.
Cordialmente,
Mario
Certo. Tuttavia, sta scritto prima di quanto ha riportato che bisogna fare delle trasferte da più di 20 chilometri, altrimenti quanto scritto dopo non ha efficacia.
Purtroppo, i buoni pasto o ticket che dir sì voglia sono strumenti di welfare aziendale che il datore di lavoro può concedere o meno a seconda dei costi e delle sensibilità proprie.
Se poi consideriamo, da quel che ho capito, che lei lavora in una piccola azienda senza rappresentanza sindacale, diventa ancora più difficile farsi riconoscere qualche strumento di welfare come i buoni pasto.
Al di là di tutto, le consiglio di sentire pure i colleghi sindacalisti che seguono la sua categoria e che sono presenti nella città dove lavora, così da avere informazioni più precise sul suo settore, per il suo contesto lavorativo e ragionare insieme a loro su cosa si possa ottenere nel suo caso.
Cordiali saluti,
Mario
Capisco.
Certo, a questo punto sarà utile cercare di contrattare a livello individuale.
Se lo ritiene opportuno, tuttavia, le consiglio di prendere contatto con i colleghi della Uilm della città dove lavora.
Con le carte in mano e con un supporto sul territorio può essere più semplice avere più chiara la propria situazione lavorativa.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
per la prima domanda: no, perché non supera i 20 km.
Per la seconda domanda: al punto c) sta scritto così: “Tuttavia, nessun rimborso spese per i pasti sarà dovuto al lavoratore quando l’azienda gli abbia messo a disposizione buoni pasto, convenzioni con ristoratori, servizio mensa aziendale, ecc.”.
Quindi, se l’azienda, come lei ha scritto, le fornisce un buono pasto (che, ricordo, è una parte di welfare aziendale che il datore di lavoro può dare o meno), null’altro può chiedere.
Sulla cifra, probabilmente è legato a una questione fiscale dato che sopra i 5,29 euro (se ricordo bene) il buono pasto viene tassato.
Cordialmente,
Mario
11 Settembre 2018 alle 10:39 in risposta a: Contratto a tempo indeterminato con anzianita' convenzionale #7180Buongiorno,
mi risulta che la data di pagamento mensile sia più un fatto convenzionale che le aziende fissano per una propria gestione contabile che una legge a tutti gli effetti. Anche nel caso in cui il Ccnl possa dare una data di riferimento.
Bisogna anche capire se l’azienda non ha pagato del tutto lo stipendio o se, anche con qualche giorno di ritardo rispetto alla data comunicata, lo paga.
Nel primo caso, potrebbe chiedere le dimissioni per giusta causa. Ma consideri che potrebbe esserci anche un ricorso dell’azienda e invalidare il tutto.
Per quanto riguarda il licenziamento, ma la sua situazione generale, il suo caso credo vada visto con tutta la documentazione alla mano in un ufficio sindacale della sua categoria.
Ecco i riferimenti utili della Uilm: http://www.uilm.it/contatti.php
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in effetti, se le distanze sono tali da poter rientrare a casa o in sede aziendale, può anche rifiutarsi da Ccnl.
Poi, sarebbe utile capire se altri colleghi sono nella sua situazione, se il datore le dava delle indennità o meno e ora non più, per esempio.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
valutando il suo caso, considerato che non fa più di 20 km, così come scritto nel Ccnl cui devo comunque fare riferimento perché non ho altri documenti a disposizione, non ha diritto all’indennità se è nelle sue possibilità rientrare a casa o in azienda per mangiare.
Poi se lei ha firmato un accordo individuale che prevede un’indennità chilometrica e questa non è aggiornata rispetto ai chilometri che si trova a fare oggi ponendole in una situazione peggiorativa, credo debba ricontrattare per iscritto l’accordo col suo datore di lavoro.
Certo, c’è da considerare se nella sua azienda sia prevista la rappresentanza sindacale dato che, se ho capito bene, è un’azienda piccola probabilmente con meno di 15 dipendenti.
Per farsi assistere, tuttavia, deve contattare i colleghi della categoria che firma il Ccnl che le viene applicato. Nel suo caso è la Uilm.
Qui trova i contatti regionali: http://www.uilm.it/contatti.php
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il buono pasto non è cedibile, non è commerciabile e non è convertibile in denaro.
Se c’è una mensa nell’asl dove lavora, potrebbe non avere i buoni pasto ma accedere direttamente alla mensa o avere qualche convenzione specifica.
Le ricordo che la concessione dei buoni pasto sono a discrezione dell’azienda.
Provi a controllare se c’è qualche riferimento nella sua lettera di assunzione o se nella contrattazione aziendale è prevista qualche voce in merito ai buoni pasto.
In ogni caso, le consiglio di rivolgersi ai colleghi sindacalisti della sua categoria presenti nell’asl dove lavora che sicuramente sapranno come supportarla al meglio conoscendo appieno il contesto in cui lavorano.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
le incollo sotto un testo dell’ultimo rinnovo contrattuale che sintetizza bene i punti da lei richiesti.
TRASFERTE E TRASFERIMENTI
Il rimborso delle spese per il pasto meridiano è riconosciuto al lavoratore in trasferta che, indipendentemente dalla distanza chilometrica percorsa, non può rientrare nella sede o stabilimento di origine.
Il rimborso per le spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che presenti adeguata documentazione comprovante l’impossibilità a rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
In alternativa al rimborso delle spese di pasto e pernottamento, viene confermata l’indennità di trasferta negli importi (aumentati del 10% ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna) in vigore da gennaio 2014.
Relativamente ai trasferimenti individuali, passa da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne l’età oltre la quale i trasferimenti possono avvenire solo in casi eccezionali.
I trasferimenti collettivi saranno oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, se disposti oltre i 25 km dalla sede.
RIMBORSO SPESE
Viene previsto che ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dei pasti e del pernottamento secondo le seguenti regole:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore viene inviato in trasferta a una distanza superiore ai 20 Km. Tale rimborso è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato quando il lavoratore non abbia effettivamente sopportato spese di pernottamento.
Tuttavia, nessun rimborso spese per i pasti sarà dovuto al lavoratore quando l’azienda gli abbia messo a disposizione buoni pasto, convenzioni con ristoratori, servizio mensa aziendale, ecc.
Solo in caso in cui al lavoratore sia consentito consumare il pasto presso la mensa del cliente, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa aziendale, il datore di lavoro dovrà rimborsare la differenza.
INDENNITA’ DI TRASFERTA FORFETTARIA
In alternativa al sistema del rimborso spese, l’azienda può erogare, anche sostituendo le spese in modo parziale, un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale, e per il pernottamento, i cui importi non sono stati ritoccati in sede di rinnovo.
MISURA DELL’INDENNITA’ DAL 1° GENNAIO 2014
Trasferta intera € 42,80
Quota per il pasto meridiano o serale € 11,72
Quota per il pernottamento € 19,36
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi sono maggiorati del 10%.
Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario.
Le parti firmatarie confermano che l’indennità continua a essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Allo stesso modo confermano che non saranno erogati rimborsi ogni qualvolta risulti in modo inconfutabile che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti.
Il lavoratore in trasferta, tra gli altri suoi doveri, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.
Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
TEMPO DI VIAGGIO
Resta invariato il diritto del lavoratore (salvo per il personale direttivo) di percepire anche un compenso per il tempo di viaggio, nelle misure precedentemente in vigore.
La novità sul punto è che la contrattazione aziendale può prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico.
In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di 10 giorni, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento.
Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino al suo domicilio.
Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.
Spero di essere stato di aiuto.
Mario
Buongiorno,
sì, è prevista un’indennità da contratto nazionale (Ccnl Federmeccanica) rinnovata proprio a fine maggio e valida fino al 31 maggio 2019:
– Trasferta intera: 43,24 euro
– Pasto (pranzo o cena): 11,79 euro
– Quota per il pernottamento: 19,66 euro.
Spero di essere stato utile.
Saluti,
Mario
10 Settembre 2018 alle 14:21 in risposta a: Periodo di preavviso con anzianità inferiore ad un anno #7170Buongiorno,
per gli impiegati col suo Ccnl, il periodo di preavviso è di 1 mese.
I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio che durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. I periodi si intendono di calendario.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
no, non c’è una stretta correlazione tra aumento di stipendio e titolo di studio conseguito.
In linea generale, l’aumento di stipendio, al netto degli aumenti dettati dai rinnovi contrattuali o altri istituti, si ha quando si svolgono mansioni superiori e relativi livelli di inquadramento.
Tuttavia, se vuole mettere a frutto quanto ha studiato, può provare a far presente intanto al suo datore di lavoro che ha ulteriori conoscenze acquisite tramite gli studi universitari che magari sono relative a livelli di inquadramento superiori e con uno stipendio più alto.
Salvo che eventuali accordi sindacali aziendali o di categoria prevedano per il suo titolo di studio un livello di inquadramento migliore.
Provi a leggere il suo Ccnl di riferimento se esiste una parte dedicata a eventuali inquadramenti sperimentali.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
premi di risultato e superminimi sono soggetti a contribuzione fiscale e previdenziale.
Per una “prova del nove”, provi a sommare l’imponibile previdenziale e quello fiscale delle sue buste paga del 2017 e vedrà che la cifra che le tornerà sia uguale a quanto è scritto sulla Certificazione Unica alla voce che mi ha indicato nel suo post.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
le consiglio di sentire i colleghi della UIL Scuola che rappresentano la sua categoria di lavoratori.
Ecco i contatti regione per regione: http://uilscuola.it/dove-siamo/
Saluti,
Mario
Buongiorno ancora una volta,
grazie per l’indicazione del Ccnl di appartenenza.
Confermandole quanto scritto sopra, aggiungo che ha il diritto di chiedere per iscritto all’azienda la motivazione dello spostamento.
Inoltre, dovrebbe pure esserci una fase consultiva con le organizzazioni sindacali aziendali.
Ecco comunque i contatti della Uilca su tutto il territorio nazionale, così da farsi assistere al meglio dai colleghi di categoria: https://www.uilca.it/strutture_regionali/
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
se non è soggetto a visita fiscale può andare in ferie. L’unica data da rispettare sarebbe quella dell’eventuale prossima visita relativa all’infortunio.
Se si trova in Italia, può farla nella località dove si trova.
Salvo, ovviamente, diverse disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
se guardiamo al Ccnl commercio, per esempio, l’articolo 171 prevede, ai sensi dell’articolo 13 del cosiddetto Statuto dei lavoratori, che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità aziendale a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Se così fosse, sono previste indennità/diarie/rimborsi a seconda dei viaggi effettuati o di pernottamenti e in base alla situazione familiare.
Tuttavia, se mi indica quale Ccnl le applicano (lo trova scritto nella lettera di assunzione. Nel suo post mi ha scritto solo “Ccnl”) e in quale città lavora, posso fornirle qualche ulteriore dritta e indicarle degli uffici sindacali della sua categoria.
Il consiglio che posso darle, inoltre, visto che non è il solo ad avere questo problema, è di andare con i suoi colleghi dal sindacato per farsi assistere al meglio.
Attendo una sua risposta.
Cordialmente,
Mario
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