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Salve giorgia
che dire, la legge proibisce al datore di lavoro di modificare unilateralmente gli orari di lavoro. Lei ha firmato per accettazione i nuovi orari? Se si non si può fare molto. Il secondo lavoro lei lo può accettare, ma deve tenere presente gli orari già pattuiti, in alternativa come le hanno già suggerito, deve trovare accordo con il datore di lavoro.
Saluti, Gioia
Salve druento,
L’ art. 134 del CCNL Terziario (nessuna differenza tra piccola e grande azienda) – Disposizioni speciali cito :
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizo – e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi uffici e i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale – che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dall’orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i sevizi di notte o nei giorni festivi.
L’articolo elenca poi i trattamenti da applicarsi nei due casi suddetti.
Spero di essere stata utile,
Saluti, Gioia
Salve Fabio,
salvo che ci sia stato un errore dell’azienda (può chiedere spiegazioni ad uff. personale) ed allora si, quando ci sarà la chiusura del contratto tra le competenze di Fine Rapporto potrebbe anche esserci il recupero di quanto erroneamente calcolato, altrimenti con la prossima dichiarazione (730) se c’è errore dovrà richiedere il rimborso di quanto ingiustamente trattenuto. Può aver bisogno di una consulenza del Patronato, noi siamo della Uiltucs ci faccia sapere dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve telli2870,
l’art. 69 – Capitolo decimo del CCNL Metalmeccanici, al titolo “PROCEDURA DI CONTESTAZIONE” elenca tutta la prassi da seguire sia per i lavoratori che per aziende, relativamente ai provvedimenti disciplinari. Nell’ultimo capoverso cito: – Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione.-
Non esiste altro riferimento temporale, di mia conoscenza.
Saluti, Gioia
Buongiorno Polveredistelle,
l’art.21 del CCNL Logistica e trasporto merci del 2015 prevede:
1 – il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4 della legge 8/3/2000 n.53 comma 2 e dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la solidarieta sociale del 21/7/2000 n.278 concernente congedi per eventi e cause particolari………………ecc…… Tra i gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente articolo c’è.
2 capoverso 2° comma – necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di congiunti ai vari livelli come da paragrafo 2 del suddetto art.
Alla fine dell’articolo al paragrafo 7, si fa riferimento agli obblighi aziendali e cito ancora: entro 15gg. di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda deve pronunciarsi; qualsiasi risposta prevede obbligatoriamente le motivazioni che riguardano il rifiuto, in base alle leggi e decreti dicui sopra.
Ritengo che la struttura sindacale alla quale si è rivolto, dovrebbe essere in grado di supportarla anche sul piano legale di norma le OO.SS hanno sempre una struttura legale di riferimento.
Se esiste Rappresentanza sindacale aziendale può farsi aiutare anche da loro.
Non sò dirle di più, mi scuso
Saluti Gioia
Salve Alex91,
se effettivamente la sua lettera di assunzione prevede un periodo di prova, entro tale periodo la rescissione del rapporto di lavoro non dovrebbe prevedere preavviso. Le parti possono chiudere rapporto di lavoro in modo immediato, previa comunicazione all’ufficio personale (Risorse Umane).
Se ha posta certificata, adesso è riconosciuta come R/ta r.r; può oltre alla comunicazione tramite pec, fare anche una comunicazione telefonica. Se non è possibile questa procedura non resta che la vecchia comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Saluti, Gioia
Salve Liana,
L’art.7 della legge n.92 del 13/3/2000 “Congedi parentali” comma a) da diritto alla lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria ad un ulteriore periodo di astensione di 6 mesi utilizzabili in periodi frazionati o anche interi.
Sempre la stessa legge all’art. 9 comma a), prevede espressamente il ricorso al part-time reversibile per la lavoratrice madre e comunque forme di flessibilità che aiutino la lavoratrice.
Le ferie non sono divisibili in più di due periodi, per cui non si possono godere a giornate/ore.
Se non trova soluzione le consiglio di farsi assistere da struttura sindacale nel suo territorio, noi siamo della Uiltucs, ci dica dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Danilo,
premesso che non riesco a capire come sia possibile che, sia assunto ed inquadrato con CCNL del Turismo e Pubblici esercizi e poi si faccia riferimento per la normativa al CCNL Studi professionali, la malattia sia nell’uno che nell’altro CCNL viene anticipata dal datore di lavoro ma è retribuita dall’INPS. Nel caso di malattia, lei dovrà recarsi da medico di base il quale accertato lo stato di malattia, sarà lui ad inviare in modo telematico il certificato di malattia al suo datore di lavoro. Il pagamento della malattia nei Pubblici esercizi è il seguente: primi 3 gg. vengono retribuiti dal datore di lavoro superati i 5gg di malattia; dal 4 giorno in avanti paga INPS All’80% della sua retribuzione lorda mensile. Lei ha inoltre diritto come tutti a 26gg. di ferie (vanno conteggiati 6gg lunedi/sabato, si escludono tutte le festività infrasettimanali), ai R.o.l (permessi retribuiti), 13° e 14° ed accantonamento del T.F.R.
Qualora il suo datore di lavoro non intenda riconoscere alcune delle norme stabilite dal CCNL, lei potrà farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio, noi siamo della Uiltucs, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Massimo,
come già detto, bisogna leggere i documenti per poi poter agire; la sua lettera di assunzione precisa che il periodo di prova deve essere lavorato; non sarà quindi il 15 la scadenza della sua prova. Dovrebbe chiedere ragione del fatto che è stato assunto inizio mese e non ha finora lavorato che 2/3gg; provi a presentarsi al lavoro normalmente come risulta dalla sua lettera di assunzione.
Il suo inquadramento e la sua lettera di assunzione, avranno specificato che tipo di mansione deve svolgere; può succedere che per cause di forza maggiore eccezionale, lei venga chiamato a compiti diversi da quelli per i quali è assunto, ma devono rimanere eccezionali.
Saluti ancora, Gioia
Buonasera Vanessa,
mi saprebbe dire com’è distribuito il suo orario di lavoro giornaliero e quello dei suoi colleghi?
Sarebbe utile infatti verificare le articolazioni di orario anche dei suoi colleghi per dare una valutazione più completa sul suo caso.
Cordiali saluti,
Mario
Salve Domani,
bisogna usare il buon senso; quasi sempre i CCNL (contratti collettivi di lavoro), regolamentano in modo generico invitando il lavoratore a mantenere in modo decoroso il proprio ambiente di lavoro. Provate a parlare con datore di lavoro cercando di trovare una corretta soluzione. Gli ambienti di lavoro utilizzati anche come area ricreativa, vanno lasciati come sono stati trovati, (spero puliti) è anche nel vs. interesse.
Saluti, Gioia
Di nuovo buongiorno,
si la prova, stante la lettera di assunzione, dovrebbe terminare a metà mese; bisogna però vedere come è scritta lettera di assunzione, per questo le dicevo di rivolgersi a struttura sindacale; comunque quando vuole noi siamo della Uiltucs e possiamo assisterla nel territorio attraverso i ns uffici.
Saluti, Gioia
Salve Andrea 94,
l’art. 4 della legge 300 “Statuto dei lavoratori” regola l’utilizzo degli Impianti audiovisivi da parte della aziende. Recentemente c’è stata una modifica alla suddetta legge e comunque le aziende per poter installare impianti audiovisivi debbono fare accordo con i lavoratori e con le OO.SS. (Organizzazioni Sindacali).
Saluti ancora, Gioia
Salve Massimo,
credo che lei sia stato assunto con CCNL Turismo, mi pare di capire; è abbastanza anomalo che sia stato assunto inizio mese ma non abbia nei fatti lavorato, lei si è presentato al lavoro normalmente? Dovrebbe dirmi dove risiede e lavora, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città e con i documenti di lavoro in mano forse capire meglio come poterla aiutare, sia lei che la sua ragazza. Noi siamo della Uil ci dia altre indicazioni,
Saluti Gioia
Salve Domani,
bisogna anzitutto sapere il CCNL (contratto collettivo nazionale) applicato e il suo inquadramento contrattuale. Non capisco per quale motivo bisogna gestire cucina e avanzi vari. Mi spieghi meglio di cosa parliamo. Posso anticipare che le sanzioni pecuniarie in genere avvengono previo accordo tra lavoratori e datore di lavoro e non unilateralmente come sembra sia avvenuto. Quasi tutti i contratti prevedono delle “sanzioni disciplinari” in base ad art. della legge 300 (Statuto dei lavoratori). Attendo ulteriori spiegazioni.
Saluti, Gioia
Salve DSalessandra17,
premesso che non capisco dalla sua lettera in quale settore operava, lei può rivolgersi ad un struttura sindacale del suo territorio e verificare con loro, se è possibile impugnare la transazione da lei firmata. Ritengo ne valga la pena anche per fare una verifica se l’importo relativo al TFR è giusto. Ha tempo 60gg. dal licenziamento/dimissioni.
Ci faccia sapere in quale settore operava ed in quale città, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel suo territorio. Noi siamo della Uil.
Saluti, Gioia
Salve Andrea 94,
la prima cosa da fare quando si riceve lettera di richiamo è rivolgersi alla RSA/U (Rappresentanza sindacale aziendale), qualora non fosse presente nella filiale, bisogna rivolgersi a struttura esterna. Adesso che già è stata comminata la multa è più difficile.
Se esiste un regolamento aziendale, questo va seguito. Si deve mettere in discussione per poter avere altro accordo, ma sin quando non c’è il nuovo regolamento, bisogna rispettare quello in essere. Come già detto, doveva farsi assistere e non rispondere da solo; per potere adesso impugnare il provvedimento bisogna capire se sono state rispettate le procedure sancite dal CCNL e dalla legge 300 Statuto dei lavoratori.
Le consiglio di verificare con la RSA o le OO.SS. di categoria, se sono state rispettate le norme relative ai “Provvedimenti Disciplinari”. Noi siamo della Uiltucs sindacato che segue il Turismo, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Serking,
Il lavoratore dipendente che ceda gratuitamente il proprio sangue o emocomponenti ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione ai sensi delle leggi 13 n. 584/1967 e n. 33/1980. La durata della giornata di riposo garantita è pari a 24h e decorre dal momento in cui il dipendente si assenta per svolgere la donazione. Il diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione, spetta a tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla categoria o dal settore di appartenenza (settore privato). L’Inps rimborserà il datore di lavoro del settore privato come per la malattia.
Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la seguente documentazione:
– Limite quantitativo di prelievo, minimo 250gr.
– Centri autorizzati per il prelievo, centro di raccolta fisso e/o centro trasfusionale che abbiano l’autorizzazione e l’accreditamento previsto dalle regioni.
– Certificazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo. La certificazione deve contenere i dati anagrafici del donatore, la gratuità della donazione, il giorno e l’ora del prelievo, gli estremi dell’autorizzazione del centro come richiesto al punto precedente.
– Dichiarazione del donatore. Il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessazione del sangue, devono risultare da una dichiarazione rilasciata dal donatore secondo il fac-simile allegato alla circolare INPS n. 25/1981.
In base a quanto sopra detto e se ha effettuato tutta la procedura di cui sopra, lei ha diritto alla giornata di riposo retribuita e non allo spostamento del suo riposo di legge. L’INPS provvederà al rimborso per il suo datore di lavoro.
Spero di essere stata esaustiva, saluti
Gioia
Salve Skorpion77
cosa farei al suo posto?:
1) verificherei che in azienda esista contrattazione aziendale se, come lei dice, è grande azienda e con la RSA/U (rappresentante sindacale aziendale), chiederei incontro con azienda per sanare il pregresso, (la reperibilità fatta sin’ora e mai pagata).
2) verificherei sempre con eventuali RSA/U se c’è regolamentazione, per alcune tipologie di lavoro, della “REPERIBILITA'”.
Fatta questa verifica, se permane il suo diniego alla suddetta “REPERIBILITA'”, molto dipende dalla sua lettera di assunzione dalla tipologia di lavoro da lei effettuato e dalle norme di legge. Qualora non esistano rappresentanti sindacali, come già detto, le consiglio di farsi assistere da struttura sindacale del suo territorio. Ci faccia sapere dove risiede.
Saluti ancora, Gioia
Salve Scorpion77,
precisiamo, il CCNL Terziario 2015 firmato dalle tre organizzazioni maggiormente rappresentative (Cgil, Cisl e Uil) con Confcommercio, non prevede una regolamentazione che riguardi La Reperibilità. A sua tutela si può dire che non solo il CCNL ma neppure la lettera di assunzione, prevedeva e faceva riferimento alla reperibilità. Cio detto bisogna usare il buon senso, consiglio di chiedere un incontro con il suo datore di lavoro per cercare di regolamentare la reperibilità. Un rifiuto tassativo credo che potrebbe compromettere il rapporto di lavoro la messa in discussione del quale, molto dipende dalla sua anzianità di servizio e dal n. di dipendenti che sono nella sua azienda. Possiamo indirizzarla a un ufficio sindacale nel suo territorio che possa, con in mano documentazione, aiutarla e eventualmente supportarla in questo frangente. Noi siamo della Uiltucs, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
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AutorePost
